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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08928/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2006 emesso da un Comune nei confronti della società proprietaria di un'area inserita nel piano regolatore come edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, ritenendo legittima sia la sostituzione in autotutela dell'avviso emesso nel 2011 con un nuovo avviso notificato nel 2012, sia la tempestività dell'azione accertativa, sia la correttezza della stima del valore venale dell'area ai fini ICI. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il Comune avrebbe illegittimamente emesso un secondo avviso senza annullare il primo, con duplicazione della pretesa; 2) violazione dell'art. 10 d.lgs. 504/1992, deducendo la decadenza del potere impositivo perché, in assenza di variazioni intervenute dal 1996 al 2016, non sussisteva un obbligo di nuova dichiarazione ICI e il termine decadenziale sarebbe scaduto il 31/12/2011; 3) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, contestando il valore attribuito all'area edificabile e sostenendo che non fossero stati correttamente considerati gli oneri di urbanizzazione e bonifica, già conoscibili nel 2006 e idonei a ridurre il valore venale del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura infondata perché la ricorrente chiedeva una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità e, comunque, non aveva adempiuto all'onere di autosufficienza, non avendo riportato in modo completo gli atti idonei a dimostrare che il primo avviso non fosse stato annullato; la sentenza richiamata non comprovava tale tesi, parlando piuttosto di cessazione della materia del contendere e di atto già ritirato. Sul secondo motivo ha affermato che, trattandosi di omessa dichiarazione di un bene mai dichiarato ai fini ICI, il termine quinquennale di accertamento decorreva secondo il regime applicabile all'omessa dichiarazione e che l'obbligo dichiarativo permane fino alla presentazione della dichiarazione, sicché la notifica del 21 giugno 2012 non era tardiva per l'anno 2006. Sul terzo motivo ha osservato che la CTR aveva correttamente applicato i criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, detraendo dal valore dell'area i costi di urbanizzazione primaria e di bonifica e ulteriori importi stimati in base al mercato; la ricorrente, però, non aveva indicato in modo completo e localizzato gli atti e i documenti da cui desumere il preteso errore, limitandosi a stralci, e comunque tendeva a ottenere un nuovo esame di merito non consentito in cassazione. La Corte ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è scrutinabile solo come violazione o falsa applicazione di legge, non come richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può risolversi in una mera contestazione dell'insufficienza della motivazione o in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce violazione di legge deve indicare con precisione gli atti e documenti rilevanti, il loro contenuto e la loro localizzazione nel fascicolo; non bastano stralci parziali.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    I documenti richiamati devono essere allegati al ricorso o comunque prodotti secondo le forme richieste, a pena di improcedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione della ricorrente è infondata se non indica specificamente le emergenze processuali da cui deriverebbe la non contestazione dei fatti.

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    Nel caso dedotto non è stata dimostrata l'illegittimità della sostituzione dell'avviso né la violazione del divieto di doppia imposizione.

  • art. 10 d.lgs. 504/1992

    L'obbligo dichiarativo ICI permane fino alla presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione; in presenza di omessa dichiarazione si applica il relativo dies a quo decadenziale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    Il valore venale dell'area edificabile va determinato secondo i criteri legali, con considerazione degli oneri di urbanizzazione e bonifica e degli altri elementi rilevanti accertati dal giudice di merito.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Per l'ICI il termine quinquennale di accertamento va distinto tra omesso versamento e omessa dichiarazione, con diverso dies a quo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando la censura presupponga accertamenti fattuali non compiuti o non adeguatamente dimostrati.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l'onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto e la loro collocazione processuale, non essendo sufficiente il richiamo a estratti o riferimenti generici.
  • In materia di ICI, ai fini della decadenza dal potere di accertamento occorre distinguere tra omesso versamento e omessa dichiarazione; nel secondo caso il termine decorre secondo la disciplina propria dell'omessa dichiarazione.
  • L'obbligo dichiarativo ICI permane fino a quando la dichiarazione o la denuncia di variazione non sia effettivamente presentata; la mera inerzia del contribuente non fa venir meno l'obbligo.
  • La determinazione del valore venale di un'area edificabile ai fini ICI deve avvenire secondo i parametri legali applicabili, ma la censura in cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo completo gli elementi fattuali decisivi e non si limita a contestare l'apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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