Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09836/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un concorso pubblico per esami bandito da un'università per il reclutamento di personale di categoria C. La ricorrente, risultata idonea ma non vincitrice, ha chiesto l'accertamento del diritto ad essere assunta con priorità rispetto ad altri candidati inseriti in graduatorie di successive procedure concorsuali della stessa amministrazione e già assunti tramite scorrimento, con decorrenza dal primo scorrimento utile e con riconoscimento di anzianità, posizione contributiva e retribuzioni maturate medio tempore. La Corte d'appello aveva negato la pretesa ritenendo che il bando limitasse lo scorrimento alle sole esigenze del dipartimento per il quale la procedura era stata indetta, senza allegazioni specifiche su tale esigenza, e che la dedotta violazione di correttezza e buona fede potesse al più fondare un'azione risarcitoria, non proposta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme sul pubblico impiego e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non fosse consentito discriminare tra idonei di graduatorie diverse per posti di identica area e categoria, anche alla luce del CCNL e del bando; 2) violazione delle regole di interpretazione dell'avviso di gara e degli artt. 1336 e 1362 c.c., contestando la lettura restrittiva del bando; 3) violazione dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., lamentando incoerenza e mancato rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e trasparenza nell'utilizzo delle graduatorie e nelle successive assunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, ritenuto centrale perché attinente all'interpretazione del bando/avviso di gara, e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, che presupponevano la validità dell'interpretazione prospettata dalla ricorrente. Non sono state liquidate spese di lite per un problema di rituale rappresentanza della controparte, essendo stata ritenuta inefficace la tardiva produzione della procura speciale; la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere il divieto di discriminare tra idonei di graduatorie diverse e la fungibilità delle mansioni nell'ambito della medesima area/categoria; la Corte non ne ha affermato una portata decisiva, perché ha arrestato l'esame sul difetto di ammissibilità della censura interpretativa del bando.

  • circolare Presidenza del Consiglio n. 7/1993

    Invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi sullo scorrimento delle graduatorie; non è stata oggetto di autonoma applicazione decisoria da parte della Corte.

  • circolare Funzione Pubblica n. 8498/1992

    Invocata dalla ricorrente a sostegno della medesima tesi sullo scorrimento; non è stata oggetto di autonoma applicazione decisoria da parte della Corte.

  • CCNL comparto del 16.10.2008

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la fungibilità delle mansioni nella medesima area e categoria; la Corte non vi ha fondato la decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nella censura di violazione di legge; la Corte non ha affrontato nel merito tale doglianza, ritenendo inammissibile il motivo interpretativo presupposto.

  • artt. 1336 e 1362 c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione dell'avviso di gara come offerta al pubblico; la Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti unilaterali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendosi chiedere una nuova lettura del testo.

  • art. 1324 c.c.

    Indicato come norma di rinvio che rende applicabili agli atti unilaterali i criteri di interpretazione contrattuale.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'illegittimità delle assunzioni effettuate e la violazione dei criteri di scorrimento; la Corte non vi ha dato seguito per assorbimento del motivo.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte non lo ha esaminato nel merito.

  • art. 370, comma 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il controricorso deve essere depositato con gli atti, i documenti e la procura speciale entro venti giorni dalla notificazione; il tardivo deposito della procura è stato ritenuto privo di effetti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un bando di concorso o di un atto unilaterale non può essere rivalutata in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di merito: il controllo di legittimità è limitato alla verifica del corretto uso dei canoni ermeneutici legali e non consente di contrapporre una diversa lettura del testo.
  • La censura per violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. deve indicare specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; è inammissibile una doglianza che si risolva nella mera proposizione di un'interpretazione alternativa.
  • La valutazione del grado di chiarezza della clausola o dell'atto unilaterale è questione di merito rimessa al giudice competente; la parte ricorrente non può limitarsi a sostenere che il testo fosse poco chiaro per ottenere una nuova interpretazione in sede di legittimità.
  • Se la pretesa dedotta dipende dall'accoglimento di un'interpretazione del bando o della clausola di gara, l'inammissibilità della censura interpretativa assorbe gli ulteriori motivi che su quell'interpretazione si fondano.
  • La violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'attività amministrativa di reclutamento, ove non si traduca in un diritto all'assunzione, può al più fondare una domanda risarcitoria, che richiede allegazioni specifiche sull'an e sul quantum del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.