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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17496/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione contestando l'omessa fatturazione di una cessione di immobile. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrato che il pagamento fosse avvenuto nel 2005 e comunque collocandolo in epoca anteriore al 30.06.2006, con conseguente inapplicabilità del reverse charge invocato dalla contribuente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi di ricorso avverso tale decisione. Successivamente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e l'integrale pagamento di quanto dovuto; l'Agenzia ha confermato il positivo esito della definizione e l'estinzione della pretesa erariale.

La decisione

La Corte, preso atto della rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata e dell'accertato integrale pagamento della somma dovuta con conseguente estinzione della pretesa tributaria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992; esclusa inoltre la debenza del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervenga una definizione agevolata della controversia tributaria con integrale pagamento di quanto dovuto e conseguente estinzione della pretesa erariale, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che ciascuna parte sopporti le spese che ha anticipato, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, in linea di principio, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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