Cassazione Civile, Ordinanza n. 17496/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione contestando l'omessa fatturazione di una cessione di immobile. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrato che il pagamento fosse avvenuto nel 2005 e comunque collocandolo in epoca anteriore al 30.06.2006, con conseguente inapplicabilità del reverse charge invocato dalla contribuente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi di ricorso avverso tale decisione. Successivamente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e l'integrale pagamento di quanto dovuto; l'Agenzia ha confermato il positivo esito della definizione e l'estinzione della pretesa erariale.
La decisione
La Corte, preso atto della rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata e dell'accertato integrale pagamento della somma dovuta con conseguente estinzione della pretesa tributaria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992; esclusa inoltre la debenza del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nei gradi di merito per la questione della decadenza dal potere di accertamento in materia IVA
art. 6 d.l. 22.10.2016, n. 193
consente la definizione agevolata della controversia tributaria; la Corte prende atto della rituale presentazione dell'istanza e del positivo esito della procedura
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervenga una definizione agevolata della controversia tributaria con integrale pagamento di quanto dovuto e conseguente estinzione della pretesa erariale, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta che ciascuna parte sopporti le spese che ha anticipato, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, in linea di principio, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
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