Cassazione Civile, Ordinanza n. 34677/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un socio lavoratore si era rivolto a un commercialista per un parere sulla soluzione fiscalmente più conveniente per uscire da una società. Secondo il cliente, il professionista aveva consigliato il recesso con liquidazione della quota, senza prospettare adeguatamente alternative come la cessione della quota ad altri soci o la rivalutazione delle partecipazioni, e aveva indicato un carico fiscale molto inferiore a quello poi effettivamente preteso dal Fisco. Il cliente aveva quindi agito per ottenere il risarcimento del danno corrispondente al maggior esborso tributario sostenuto. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata e, a seguito di precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva nuovamente rigettato l'appello. Il commercialista ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi sostanziali, deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per l'asserita valorizzazione del principio di non contestazione e per l'ammissibilità della rivalutazione delle quote; omesso esame di fatti decisivi; nullità e/o violazione degli artt. 2236 e 1176 c.c. sul rapporto tra inadempimento e danno; violazione dell'art. 384 c.p.c.; violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. sul nesso causale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: ha affermato che la motivazione del giudice di rinvio era sufficiente, che le critiche alla consulenza tecnica erano tardive perché non sollevate nei gradi di merito, che l'inadempimento professionale consisteva nell'omessa compiuta informazione sulle alternative fiscalmente più vantaggiose, che l'art. 2236 c.c. era stato invocato per la prima volta in cassazione e che il nesso causale era correttamente individuato nella mancata informazione che aveva indotto il cliente a scegliere il recesso, causando il maggior esborso fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del commercialista. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse motivato in modo adeguato e che non vi fossero errori di diritto nella ricostruzione dell'inadempimento professionale, del riparto dell'onere probatorio e del nesso causale tra la mancata informazione e il danno patrimoniale subito dal cliente. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le doglianze che introducevano per la prima volta in cassazione questioni non trattate nei gradi di merito, come le critiche alla consulenza tecnica e il richiamo all'art. 2236 c.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché non colpivano realmente la ratio decidendi o introducevano questioni nuove.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale.
Non vi era nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, poiché la decisione di merito era adeguatamente argomentata.
La censura fondata sul principio di non contestazione è stata ritenuta infondata nel contesto della ricostruzione dei fatti e delle prove.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'accertamento dei fatti, ma senza incidere sulla tenuta della decisione di merito.
È stato ribadito che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Il richiamo al criterio della speciale difficoltà tecnica è stato considerato non adeguatamente argomentato e comunque tardivo perché introdotto per la prima volta in cassazione.
Il parametro della diligenza professionale è stato utilizzato per confermare l'inadempimento del professionista per incompletezza dell'informazione resa al cliente.
Non risulta violato il principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di cassazione con rinvio; il giudice di rinvio si è conformato al dictum della Corte.
La responsabilità del professionista è stata ricondotta all'inadempimento dell'obbligazione di consulenza.
Il danno risarcibile è stato individuato nel maggior esborso fiscale causalmente collegato alla scelta assunta senza adeguata informazione.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater e comma 1 bis
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di soccombenza.
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamata in relazione alla possibilità di rivalutazione delle quote, valutata dal consulente tecnico ai fini del confronto tra diverse opzioni fiscali.
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale del commercialista, l'obbligo di diligenza non si esaurisce nella mera indicazione di una soluzione, ma comprende l'onere di informare compiutamente il cliente sulle alternative giuridicamente e fiscalmente praticabili e sui relativi costi.
- In tema di responsabilità contrattuale, il cliente-creditore deve allegare l'inadempimento del professionista, mentre spetta al professionista-debitore dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile.
- Il danno da consulenza fiscale errata può consistere nel maggior esborso tributario sopportato dal cliente quando la scelta negoziale è stata assunta senza adeguata informazione sulle opzioni meno onerose.
- Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per introdurre per la prima volta questioni o contestazioni tecniche non dedotte nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La motivazione è nulla solo quando manchi al di sotto del minimo costituzionale; se il giudice di merito espone le ragioni della decisione e si conforma al principio di diritto fissato in cassazione, la censura è infondata.
- Il nesso causale nella responsabilità professionale è integrato quando l'omessa informazione del consulente determina la scelta del cliente e, per tale via, il pregiudizio patrimoniale subito.
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