Cassazione Civile, Ordinanza n. 08438/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, contestando a una società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere indebitamente contributi pubblici e di detrarre IVA non dovuta, con recupero a tassazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che in un accesso i verificatori avevano constatato l’esistenza del cantiere e che, per altro anno, un precedente giudizio aveva annullato un atto analogo. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’impianto accusatorio del pvc fosse privo di supporto probatorio, specie quanto ai flussi finanziari e alla struttura organizzativa dell’impresa appaltatrice. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse ignorato plurimi indizi riportati nell’avviso e nel pvc; 3) violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito disconosciuto valore probatorio al pvc e mal applicato le regole sulla prova presuntiva in materia di operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse inesistente o meramente apparente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva omesso di esaminare plurimi fatti indiziari decisivi e aveva fatto cattivo governo delle regole sul valore probatorio del pvc e sul ragionamento presuntivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a un diverso giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione apparente; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme sulla nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato in tema di requisiti formali della sentenza e motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei motivi della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza/procedimento per vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità al mancato esame di fatti storici decisivi, escludendo censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso in tema di detrazione IVA riferita ad operazioni ritenute inesistenti.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella pretesa tributaria.
art. 2700 c.c.
la Corte ribadisce la diversa efficacia probatoria del pvc per i fatti attestati dal pubblico ufficiale e per le dichiarazioni raccolte.
art. 2727 c.c.
richiamato sulla nozione di presunzione e sull’uso degli indizi.
art. 2729 c.c.
richiamato sul ragionamento presuntivo, che deve essere complessivo, unitario e coerente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, oppure la motivazione totalmente mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- In materia di accertamenti fondati su operazioni inesistenti, il giudice di merito deve valutare in modo complessivo tutti gli elementi indiziari posti a base della pretesa, senza limitarsi a un’analisi atomistica di singoli profili isolati.
- Il processo verbale di constatazione ha un diverso valore probatorio a seconda della natura dei fatti attestati: fede privilegiata per i fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, prova fino a querela di falso o elemento di prova valutabile in concorso con gli altri dati per le dichiarazioni di terzi o della parte.
- Il ragionamento presuntivo deve essere unitario, coerente e fondato sull’intero quadro indiziario; la sua disapplicazione senza confutazione dei singoli elementi rilevanti integra vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova.
- La sentenza di merito è censurabile quando affermi genericamente l’assenza di prova senza confrontarsi con gli specifici indizi e documenti richiamati dall’Ufficio e senza spiegare perché essi non siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale.
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