Cassazione Civile, Ordinanza n. 16749/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 2003 e chiusa con decreto depositato il 28 marzo 2018. Il Ministero della giustizia, costituitosi nel giudizio di merito, aveva eccepito la tardività del ricorso per equa riparazione, sostenendo che il termine decadenziale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001 dovesse decorrere dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento secondo il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. nella versione successiva alla modifica del 2009, quindi nel termine di sei mesi. Secondo la tesi ministeriale, la disciplina transitoria dell'art. 58 L. n. 69/2009 doveva applicarsi al sub-procedimento di chiusura del fallimento. La Corte d'appello aveva invece applicato il termine di un anno previsto dalla formulazione previgente dell'art. 327 c.p.c. e aveva respinto l'eccezione di tardività. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 58 L. n. 69/2009 e 327 c.p.c., insistendo sulla propria ricostruzione del dies a quo e sulla conseguente tardività della domanda dell'istante, depositata il 27 giugno 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per la domanda di indennizzo ex L. n. 89/2001 relativa a una procedura fallimentare non soggetta alle modifiche introdotte dai d.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, se il provvedimento non è comunicato, nel decorso di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. nella versione previgente. Applicando tale criterio, il decreto di chiusura depositato il 28 marzo 2018 è divenuto definitivo il 28 aprile 2019, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, sicché il ricorso per equa riparazione depositato il 27 giugno 2019 era tempestivo. Il ricorso del Ministero è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non ha resistito. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato al giudizio di equa riparazione.
Norme richiamate
Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che chiude la procedura presupposta.
La disciplina transitoria invocata dal Ministero non è stata ritenuta idonea a far applicare la nuova scansione temporale al sub-procedimento di chiusura del fallimento nei termini prospettati dal ricorrente.
Per i provvedimenti non comunicati, la definitività è individuata, secondo il regime applicabile, nel decorso del termine lungo dalla pubblicazione; nel caso esaminato la Corte ha applicato il termine di un anno della versione previgente.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
La sospensione feriale dei termini processuali è stata computata nel calcolo della definitività del decreto di chiusura.
Il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata esclusa la sua applicabilità proprio perché il giudizio di equa riparazione è esente da contributo unificato.
Massime di principio
- Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento.
- Se il decreto di chiusura del fallimento non è comunicato, la sua definitività va individuata facendo riferimento al termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, secondo il regime processuale applicabile.
- La verifica della tempestività del ricorso ex L. n. 89/2001 richiede il computo della sospensione feriale dei termini processuali.
- Quando il giudizio presupposto è soggetto a un regime transitorio, la scelta della disciplina temporale applicabile dipende dalla concreta ricostruzione del provvedimento e del procedimento rilevante, non potendo automaticamente estendersi la nuova regola al sub-procedimento in assenza di base testuale.
- Il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato e, conseguentemente, non opera il meccanismo del raddoppio previsto per il rigetto dell'impugnazione.
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