Cassazione Civile, Ordinanza n. 14622/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, un maggiore imponibile pari a 317.600,20 euro nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti. L'accertamento era fondato su un controllo basato sui quantitativi di gasolio mensilmente acquistati, ritenuti indicativi della corretta fatturazione delle prestazioni svolte e, più in generale, dell'inattendibilità dei ricavi dichiarati. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto disposto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di norme sostanziali e processuali in tema di prova presuntiva e di accertamento analitico-induttivo. In sintesi, ha sostenuto che l'Ufficio aveva adeguatamente motivato l'accertamento, valorizzando indici di inattendibilità contabile e dati oggettivi sui consumi di carburante, sicché il giudice di appello avrebbe errato nel negare la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari solo perché il parametro dei consumi medi derivava anche da una norma non strettamente tributaria e perché la contribuente aveva prodotto documentazione ritenuta sufficiente a giustificare viaggi sotto costo in ragione della crisi del settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nell'accertamento analitico-induttivo, ciò che conta non è la gravità formale delle irregolarità contabili, ma la gravità degli elementi indiziari complessivamente valorizzati dall'Ufficio e dal giudice, anche quando si tratti di un solo elemento indiziario grave. Ha censurato la sentenza regionale per aver escluso in modo apodittico il valore presuntivo degli elementi posti a base dell'accertamento, attribuendo rilievo decisivo alla provenienza non tributaria del parametro sui consumi medi di carburante e a giustificazioni della contribuente ritenute generiche e non supportate da riscontri empirici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito conforme ai principi indicati, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova, nel contesto della valutazione delle presunzioni poste a base dell'accertamento tributario.
Richiamato quale definizione delle presunzioni, utilizzate dall'Ufficio per ricostruire induttivamente i ricavi.
Richiamato per affermare che la prova presuntiva può fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, anche su un unico indizio grave.
Richiamato nel motivo come disposizione asseritamente violata, ma non oggetto di una specifica autonoma trattazione decisoria.
Richiamato nel motivo come disposizione asseritamente violata, senza ulteriore specificazione nella ratio decidendi.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al libero apprezzamento delle prove e delle presunzioni.
art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa; la Corte ribadisce che la metodologia è legittima quando la contabilità, pur formalmente regolare, sia sostanzialmente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi.
art. 54, co. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma conseguenziale per l'accertamento ai fini IVA fondato su presunzioni e ricostruzione dei ricavi.
Richiamato come fonte del parametro sui consumi medi degli automezzi utilizzato dall'Ufficio nella ricostruzione dei ricavi.
art. 83-bis, comma 10, L. 133/2008
Richiamato in quanto novellato dal D.L. 5/2009 per la disciplina dei consumi medi di carburante impiegata come base del calcolo presuntivo.
Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437
Richiamata sul potere del collegio di escludere la trattazione in pubblica udienza quando i principi applicabili siano consolidati.
Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093
Richiamata per escludere la necessità della pubblica udienza in assenza di questioni di rilevanza nomofilattica.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa la legittimità dell'operato dell'Ufficio non dipende dalla mera regolarità formale della contabilità, ma dalla complessiva inattendibilità sostanziale dei dati, desumibile da elementi indiziari gravi.
- La prova presuntiva è utilizzabile anche quando l'accertamento si fondi su un solo indizio, purché esso sia grave e consenta una ricostruzione logicamente plausibile dei maggiori ricavi secondo un criterio di normalità.
- Il giudice di merito non può escludere apoditticamente il valore presuntivo di elementi oggettivi di ricostruzione dei ricavi solo perché tratti da fonti normative non strettamente tributarie, se tali elementi conservano idoneità indiziaria.
- Le giustificazioni alternative addotte dal contribuente per superare la presunzione devono essere specifiche, coerenti e supportate da riscontri concreti; non sono sufficienti allegazioni generiche o riferite a circostanze solo asserite.
- Quando il giudice di appello omette una corretta valutazione della gravità e attendibilità degli indizi posti a base dell'accertamento, la motivazione è viziata e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.
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