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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00328/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente servizio)

La controversia

Una società che gestiva il servizio di igiene ambientale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta da una società utente del servizio. La lite nasceva dalla richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA 1), ritenuta dal giudice di merito non un corrispettivo per servizi ma un tributo, dunque non assoggettabile a imposta sul valore aggiunto. Con l'unico motivo la ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 19 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso che la detrazione dell'IVA, non contestata dall'amministrazione finanziaria e non più rettificabile, impedisse la ripetizione, venendo così meno l'effettività del pagamento presupposta dall'azione di indebito. La controricorrente difendeva la correttezza della decisione di merito, insistendo sul fatto che l'IVA non era dovuta perché applicata su una tariffa avente natura tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo conforme al consolidato orientamento di legittimità la decisione impugnata. È stato ribadito che, quando un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, manca la base legale per il pagamento dell'imposta, per la rivalsa nei confronti del cessionario e per la detrazione operata da quest'ultimo; ne consegue, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA, che il cedente può chiedere il rimborso all'amministrazione, il cessionario può ottenere dal cedente la restituzione dell'IVA versata in rivalsa e l'amministrazione può escludere la detrazione. La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata preventiva rettifica da parte dell'Erario, poiché la neutralizzazione dell'indebito deve avvenire in via circolare. Confermata anche la statuizione sulle spese secondo soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e negata la condanna per responsabilità processuale aggravata, perché la mera soccombenza non ne integra il presupposto. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito; la Corte, pur senza soffermarsi su una diversa lettura della disposizione, ribadisce che la ripetizione è ammissibile quando il pagamento dell'IVA è privo di base legale.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la detrazione dell'IVA a monte è ammessa solo se l'operazione è effettivamente assoggettabile all'imposta; se l'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la detrazione operata dal cessionario è priva di fondamento.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    richiamato come fonte eurounitaria coerente con il principio per cui la detrazione presuppone un'effettiva soggezione dell'operazione a IVA.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    concorre a fondare il principio secondo cui il diritto a detrazione sussiste solo per l'IVA dovuta secondo legge.

  • art. 63 direttiva 2006/112/CE

    richiamato a sostegno della disciplina comunitaria dell'esigibilità e della detrazione dell'IVA.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura è manifestamente infondata rispetto a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione dell'imposta pagata a monte presuppone che l'operazione sia effettivamente soggetta a IVA; se l'imposta è stata erroneamente applicata, vengono meno sia la rivalsa sia la detrazione, poiché manca la base legale dell'imposizione.
  • Quando un importo è stato indebitamente assoggettato a IVA, la tutela del sistema impone una neutralizzazione circolare dell'indebito: il cessionario può ripetere dal cedente quanto versato in rivalsa, mentre il cedente può agire verso l'Erario per il rimborso.
  • La mancata preventiva rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria non impedisce l'azione di restituzione tra cedente e cessionario, perché la correzione della posizione fiscale discende logicamente dall'accertamento giudiziale dell'indebita imposizione.
  • La mera soccombenza non è sufficiente, di per sé sola, a integrare i presupposti della responsabilità processuale aggravata.

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