Cassazione Penale, Sentenza n. 12131/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di una cava (due aree), automezzi e altri beni. La ricorrente deduceva: vizio di motivazione per lacune e argomentazioni illogiche; motivazione apparente e contraddittoria (tra cui contestazione sulla titolarità degli automezzi, sulla disponibilità delle aree, sulla rilevanza dell'apposizione di un cancello e sulla mancata valutazione della risposta della società Lupa Cave); inesistenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al fumus delicti, con rilievo che i fatti sarebbero anteriori all'acquisto della proprietà da parte della società della ricorrente (acquisto 8/11/2023; fatti anteriori al 12/5/2022). Le ipotesi di reato/violazioni contestate concernono gli artt. 44 lett. a) DPR 380/2001 e 256 Dlgs. 152/2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) riguardo agli automezzi e ad alcuni beni la ricorrente aveva dichiarato di non essere titolare, perciò non aveva interesse impugnatorio su quei beni e il ricorso è inammissibile per questa parte; 2) molte censure erano, nella sostanza, critiche al merito della valutazione del tribunale (contraddittorietà, illogicità, carenza motivazionale) che in sede di cassazione, nei provvedimenti cautelari reali, sono ammissibili solo per violazione di legge e per difetti talmente gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o indecifrabile: qui la motivazione sussisteva seppure non condivisa; 3) il ricorso era formulato in modo cumulativo e indistinto (denunzia promiscua di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), rendendo i mezzi aspecifici e inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 606 c.p.p.; 4) la Corte ha quindi rigettato l'impugnazione, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la giurisprudenza costituzionale).
Norme richiamate
Norma sostanziale urbanistico-edilizia richiamata quale fattispecie violata che giustifica il sequestro preventivo dell'area: la Corte non entra nel merito ma prende atto che la misura cautelare è stata adottata in relazione a tali ipotesi normative
Norma ambientale richiamata tra le ipotesi di illecito connesse all'attività della cava; la Corte valuta solo la legittimità formale del ricorso e la sufficienza degli elementi a supporto del fumus senza riesaminare il merito
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ; art. 581 c.p.p.; art. 616 c.p.p.; art. 591 c.p.p. (richiamati nella giurisprudenza)
Art. 606 lett. e): definisce i vizi motivazionali impugnabili (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) ma richiede che il vizio risulti dal testo del provvedimento o da atti specificati; art. 581 impone l'onere di specificazione dei motivi nel ricorso; combinazione di tali norme giustifica l'inammissibilità del ricorso generico e cumulativo. Art. 616 consente la condanna alle spese e prevede il versamento alla Cassa delle Ammende quando non si ravvisa colpa grave ma si opera una determinazione equitativa
novellazione art. 606 c.p.p.
Ha introdotto il vizio di contraddittorietà della motivazione tra i vizi rilevanti, distinguendolo dalla manifesta illogicità; la Corte richiama la necessità di specificare quale dei vizi si deduce
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende), per stabilire che il versamento può essere determinato equitativamente se non vi è colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge; non è luogo per un sindacato di merito esteso sui fatti se non in presenza di vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente o del tutto indecifrabile
- Il ricorrente deve avere interesse diretto e attuale rispetto ai beni sequestrati: se dichiara di non essere titolare di alcuni beni, mancando l'interesse, l'impugnazione è inammissibile per quella parte
- Le censure sulla motivazione devono essere formulate con precisione: occorre indicare specificamente se si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e riferire ciascun vizio alle parti precise dell'atto impugnato; la denunciapromiscua e generica comporta l'inammissibilità
- In cassazione il controllo sul fumus delicti è limitato alla verifica della congruità degli elementi esposti nel provvedimento; non è consentito un esame esteso delle prove o della ricostruzione fattuale se non se difformità macroscopiche ictu oculi
- Se la difesa vuole contestare la titolarità dei beni o la datazione degli eventi (es. fatti anteriori all'acquisto), deve prospettare con precisione gli atti e le prove che dimostrano l'assenza di interesse o l'irrilevanza temporale, evitando deduzioni generiche
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, il ricorrente dovrebbe: a) individuare in modo puntuale le parti del provvedimento contestate; b) specificare il vizio giuridico dedotto; c) evitare formulazioni cumulative e non distinte; d) enunciare gli elementi di fatto e diritto che sorreggono ciascuna censura
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