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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne irrevocabili (sentenze del GIP di Palermo del 29/01/2018 irrevocata il 26/02/2020 e del GIP di Termini Imerese del 10/06/2019 irrevocata il 05/03/2021). Il ricorrente ha censurato la motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che i reati erano omogenei, coevi o comunque ravvicinati nel tempo (prima sentenza riferita a periodo 9/09/2015 - 2/03/2016 o comunque fino a maggio 2016; secondo reato commesso il 17/10/2016), commessi nello stesso ambito territoriale (Palermo e provincia) e riconducibili allo stesso programma criminoso, sicché il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il vincolo della continuazione.

La decisione

Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Palermo abbia motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione, valorizzando la distanza temporale tra i fatti (il reato del 17/10/2016 è posteriore alla cessazione dell'operatività dell'associazione valutata fino al 2/03/2016) e l'assenza di indicatori aggiuntivi idonei a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso. La Corte ha richiamato i principi di diritto che richiedono la verifica di indicatori concreti (omogeneità della violazione e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti, programmazione dei reati già al momento del primo fatto). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    La continuità richiede l'identità del disegno criminoso: l'agente deve essersi previamente rappresentato e aver unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non si confonde con il generico "programma di vita delinquenziale".

  • Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)

    Distinzione tra identità del disegno criminoso e propensione generale alla devianza; per la continuazione è necessaria una deliberazione unitaria dei singoli reati.

  • Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022 (Mounir)

    Conferma dei criteri giurisprudenziali sull'identità del disegno criminoso e la differenza rispetto al generico modus vivendi criminoso.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Per il riconoscimento della continuazione è necessaria la verifica di concreti indicatori (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

  • Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013 (Cardinale)

    Elencazione di indicatori rilevanti per l'accertamento della unità di disegno criminoso (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, partecipazione dei medesimi soggetti).

  • Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 (Lombardo)

    Conferma di criteri analoghi per la valutazione della continuazione; l'accertamento è rimesso al giudice di merito e sindacabile in legittimità se motivazione adeguata.

  • Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Digilio)

    Ribaditi i criteri giurisprudenziali sull'apprezzamento degli indici di continuità e la possibile sufficienza anche di alcuni indicatori purché significativi.

Massime di principio

  • La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: non basta la mera similitudine dei reati o la propensione del soggetto alla devianza.
  • Valutare sempre la contiguità spazio-temporale: un gap temporale apprezzabile tra gli episodi può escludere la continuazione se non vi sono altri indici forti di connessione.
  • Esaminare più indicatori insieme (natura dei reati, bene giuridico protetto, modus operandi, identità dei partecipanti, sistematicità) — la presenza di alcuni ma non di altri può essere sufficiente solo se gli elementi presenti sono significativi e collegati.
  • Occorre accertare se, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali; se i successivi sono determinazioni estemporanee la continuazione non sussiste.
  • La valutazione di merito sugli indici di continuazione è rimessa al giudice e la Corte di legittimità può sindacarla solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
  • In caso di valuta­zione favorevole alla continuazione in un grado di giudizio, non è automaticamente conclusivo per l'esecuzione: il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare gli indicatori e la compatibilità temporale e fattuale.

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