Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la condanna per reati militari (procacciamento e rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, comunicazione di notizie riservate, ecc.) per aver fotografato documenti classificati nello Stato Maggiore Difesa e consegnato una MICRO SD a un diplomatico russo il 30/03/2021. Questioni principali: mancata acquisizione/ostensione integrale della scheda MICRO SD e di parti del materiale informatico (presenza di documenti classificati NATO), utilizzabilità delle videoregistrazioni predisposte in servizio, legittimità del sequestro del supporto trovato in possesso del diplomatico (privilegi/diplomatic immunity), corretta qualificazione giuridica dei fatti (consumato vs tentato), e presunta applicazione errata della disciplina del segreto (invocazione del segreto NATO vs segreto di Stato) con conseguente pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate o inammissibili le 24 censure proposte. Sono state confermate in sostanza le valutazioni della Corte Militare d'Appello e del Tribunale Militare: la scheda MICRO SD conteneva documenti segreti/riservati (tra cui atti classificati NATO), la mancata ostensione integrale è risultata legittima alla luce dell'inviolabilità prevista dagli Accordi di Ottawa recepiti in Italia (legge n.1226/1954) e compatibile con il principio di giusto processo purché compensata da adeguate garanzie (perizia, deposizioni di testi qualificati, copia forense ottenuta con presenza della difesa). Le videoregistrazioni realizzate dal datore di lavoro sono state ritenute utilizzabili come prova documentale; il rapporto tecnico tra il cellulare Samsung S9 sequestrato in casa del Biot e le immagini presenti nella MICRO SD è stato considerato affidabile; il sequestro della scheda in possesso del diplomatico non è viziato in relazione all'immunità, atteso che non è stata opposta validamente alcuna eccezione dalla missione diplomatica. La Corte ha escluso l'applicazione della disciplina del segreto di Stato (legge n.124/2007 e procedure ex art.256-bis c.p.p.) in luogo del segreto NATO, ritenendo invece che l'art.7 della Convenzione di Ottawa sia auto-applicativo e possa limitare la disclosure; il contraddittorio si è ritenuto rispettato mediante testimonianze qualificate e perizie. La condotta è stata ritenuta consumata (non mero tentativo) e la sentenza di merito di condanna (pena confermata in linea di massima: anni 29 e mesi 2 in appello, con alcune precisazioni sui capi) è stata confermata. Il ricorso è stato dichiarato infondato.
Norme richiamate
Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (Accordi di Ottawa) - legge n.1226 del 10/11/1954
the archives of the organisation and all documents belonging to it or held by it shall inviolable, wherever located
La Corte ha ritenuto l'art.7 auto-applicativo in Italia per effetto della legge di ratifica: la inviolabilità dei documenti NATO può giustificare la non ostensione integrale nel processo e la limitazione della discovery, purché sussista stretta necessità e vengano fornite garanzie compensative.
Codice di procedura penale (art. 234 c.p.p.)
Le registrazioni video realizzate dal datore di lavoro sono state qualificate come prove documentali e ritenute utilizzabili secondo la disciplina applicabile ai documenti.
Codice di procedura penale (art. 415-bis c.p.p.)
L'obbligo di depositare gli atti per l'avviso di conclusione indagini è generale, ma può subire limitazioni nel caso di evidenti obblighi di segretezza imposti da altra fonte normativa (es. segreto NATO); ciò non determina automaticamente nullità se esistono misure compensative.
Legge n.124 del 2007 (segreto di Stato) e art.256-bis, art.202 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che la disciplina sul segreto di Stato non fosse automaticamente applicabile alla fattispecie: il segreto NATO costituisce una categoria autonoma, quindi le restrizioni alla disclosure non sono state gestite tramite le procedure previste per il segreto di Stato.
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) - legge n.804 del 09/08/1967
La Corte ha rilevato che l'immunità diplomatica avrebbe potuto far valere l'opposizione al sequestro solo da parte dell'autorà della missione; non essendo stata opposta validamente, il sequestro della scheda in possesso del diplomatico è stato considerato valido e non inficia la prova.
Direttiva 2012/13/UE (art.7 par.3) sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
"in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia..."
Richiama il principio secondo cui la disclosure può essere limitata per motivi di sicurezza pubblica ma solo se strettamente necessaria e purché esistano garanzie compensative; principio applicato dalla Corte per valutare l'equità del processo nonostante la limitata ostensione.
Codice penale militare di pace (art.86, art.88, art.93, art.89-bis, art.94)
Le norme incriminatrici militari sono state ritenute applicabili: in particolare art.86 (rivelazione di notizie riguardanti forza, preparazione e difesa militare) è stato considerato integrato dalle condotte del Biot; le altre fattispecie (procacciamento, fotografie, comunicazioni all'estero) sono state valutate cumulativamente o assorbite nei casi previsti.
Articolo 11 Costituzione
La Corte ha richiamato l'art.11 come supporto costituzionale all'adesione italiana a organizzazioni internazionali e come contesto interpretativo per l'accettazione di limitazioni concordate (ad es. inviolabilità archivi NATO) nell'interesse della difesa comune.
Massime di principio
- Se documenti o materiali provengono da un'organizzazione internazionale che prevede inviolabilità (es. NATO), l'autorà giudiziaria può limitare la disclosure nel processo: la limitazione è ammissibile solo se strettamente necessaria e bilanciata da garanzie compensate (perizie, deposizioni qualificate, accesso controllato a copie forensi).
- Nel bilanciamento tra trasparenza processuale e sicurezza internazionale il giudice può accettare descrizioni testimoniali e perizie tecniche al posto dell'ostensione integrale dei documenti classificati, purché i testimoni siano qualificati e il contraddittorio effettivo.
- La disciplina del segreto NATO è distinta dal segreto di Stato: quando la limitazione discende da un trattato internazionale recepito (art.7 Ottawa) il processo non è automaticamente soggetto alle procedure di segreto di Stato, ma deve comunque rispettare i canoni di equità processuale.
- La difesa in casi analoghi deve chiedere da subito misure processuali protettive: presenza al prelievo/copia forense, accesso a copia forense in ambiente protetto, nomina di consulenti informatici, richiesta di audizioni in camera di sicurezza o con clausole di segretezza, e motivare richieste di interpello amministrativo o internazionale (es. richiesta di declassificazione) se ritenuto necessario.
- Controprove importanti: contestare la catena di custodia, richiedere approfondimenti tecnici sulla corrispondenza tra reperti (hash, metadata), sollevare tempestivamente eccezioni di illegittimità del sequestro (anche per questioni di immunità diplomatica) e chiedere valutazioni in ordine all'utilizzabilità di registrazioni realizzate dal datore di lavoro.
- Quando la disclosure è limitata per motivi di sicurezza, i giudici di legittimità verificano la 'stretta necessità' della misura e l'esistenza di adeguate garanzie: la Corte europea dei diritti dell'uomo tende a censurare i procedimenti ove non vi sia motivazione plausibile e compensazioni procedurali adeguate.
- In presenza di materiale detenuto da un soggetto con immunità diplomatica la legittimità di sequestro può dipendere dall'effettiva opposizione della missione; la difesa deve sollevare immediatamente eccezioni e richiedere chiarimenti formali all'autorità diplomatica/ministero competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →