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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Danieli era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Borgia e prescrizioni di fissare la dimora, farla conoscere all'autorità di controllo e non allontanarsi senza avviso. È stato ritenuto responsabile di violazione ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 perché il 2 settembre 2018 transitava in auto nel Comune di Catanzaro senza aver dato avviso. In cassazione ha censurato la motivazione sostenendo che, poiché il provvedimento applicativo era stato adottato il 19/06/2017 ma notificato solo il 23/06/2018, al momento dell'esecuzione non sussisteva più l'attualità della pericolosità sociale su cui la misura si fondava.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabili al caso le regole che impongono la rivalutazione della pericolosità quando l'esecuzione della misura è sospesa per lunga detenzione (richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 291/2013 e la disciplina introdotta dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011). Nel caso concreto non vi era stata detenzione prolungata che avesse sospeso l'esecuzione della misura e il differimento fra adozione ed esecuzione era di breve durata, quindi non sussisteva obbligo di nuova valutazione dell'attualità della pericolosità. Ha altresì ricordato che la violazione dell'obbligo di soggiorno è istantanea e si consuma con l'allontanamento non autorizzato, anche temporaneo, dal Comune di residenza obbligata. Per tali ragioni è stato confermato il giudizio di responsabilità e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la violazione si consuma con l'allontanamento non autorizzato dal comune di soggiorno obbligato, anche se temporaneo.

  • art. 15 d.lgs. n. 159/2011 (richiamata nella giurisprudenza costituzionale)

    La Corte costituzionale (sent. n. 291/2013) ha dichiarato la parziale illegittimità in relazione all'assenza di previsione di rivalutazione della pericolosità quando l'esecuzione resta sospesa per detenzione; ciò ha portato a richiedere verifica della persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione nei casi di sospensione per carcerazione.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dall'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161)

    Stabilisce che il tribunale deve verificare, anche d'ufficio, la pericolosità al termine della detenzione che si sia protratta per almeno due anni; obbligo applicabile alle ipotesi di sospensione dell'esecuzione per detenzione prolungata.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 23689/2010 e n. 23641/2014)

    Richiamate per ribadire che la violazione degli obblighi di soggiorno è istantanea e che, in presenza di sospensione dell'esecuzione dovuta a detenzione prolungata, il giudice deve rivalutare l'attualità della pericolosità; tuttavia tali principi richiedono la sussistenza della specifica situazione di sospensione per detenzione.

Massime di principio

  • La pericolosità sociale su cui si fonda una misura di prevenzione deve essere effettivamente riferibile al momento dell'esecuzione quando l'esecuzione è stata sospesa per detenzione prolungata: in tali casi il giudice ha il dovere di verificare la persistenza della pericolosità, anche d'ufficio.
  • Se non c'è stata detenzione che abbia sospeso l'esecuzione della misura o il differimento è di breve durata, non opera l'obbligo automatico di nuova valutazione dell'attualità della pericolosità.
  • La violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (obbligo di soggiorno) è consumata istantaneamente con l'allontanamento non autorizzato dal comune di dimora previsto: anche uno spostamento temporaneo in altro comune può integrare il reato.
  • Il semplice ritardo tra adozione del provvedimento e notifica non è, di per sé, sufficiente a escludere la persistenza della misura salvo che non ricorrano le condizioni (es. lunga detenzione) che impongano una rivalutazione.
  • In ipotesi dubbie relative alla persistenza della pericolosità dopo un periodo di sospensione per detenzione, è possibile per l'interessato chiedere la revoca della misura; altrimenti il giudice deve procedere alla verifica d'ufficio quando previsto dalla legge.

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