Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per non aver lasciato il territorio nazionale entro 7 giorni dall'ordine del Questore del 19/11/2018 (controllato il 13/12/2018). Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione di legge e omessa motivazione perché, a suo avviso, non sarebbe ammissibile una nuova condanna per inottemperanza rispetto a un secondo ordine di espulsione quando ne era già stato emesso uno precedente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che i giudici non hanno valutato la distanza temporale e la non abitualità della condotta ai fini della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per tardività (non sollevato in appello) e infondato nel merito: la giurisprudenza e la normativa consentono l'emissione di un nuovo ordine di allontanamento anche se un precedente decreto di espulsione era rimasto ineseguito, e l'art. 14, comma 5-ter, ammette l'ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni quando non sia possibile l'accompagnamento alla frontiera. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'esclusione della particolare tenuità valutando l'abitualità della condotta (più condanne per analoga violazione), i precedenti penali, le modalità del fatto, l'intensità del dolo e il grado di rimproverabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo
Consente l'emissione da parte del Questore di un ordine di lasciare il territorio nello spazio di sette giorni quando non sia possibile l'accompagnamento alla frontiera; la Corte interpreta che la precedente emissione di un decreto di espulsione rimasto inosservato non impedisce l'adozione di un nuovo ordine e la responsabilità penale per la sua inottemperanza.
art. 131-bis e art. 133 cod. pen.
L'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità si valuta con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia il giudice di merito non è tenuto a disaminare tutti gli elementi previsti, ma solo quelli ritenuti rilevanti. Fattori come abitualità della condotta, precedenti penali, modalità del fatto e intensità del dolo possono giustificare l'esclusione della particolare tenuità.
Massime di principio
- Se non si solleva un punto specifico in appello, non può essere fatto valere per la prima volta in Cassazione: questioni non devolute al giudice d'appello sono inammissibili in sede di legittimità.
- La reiterazione o l'abitualità nella violazione dell'ordine di allontanamento pesa fortemente contro l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità.
- La normativa prevede che, quando non sia possibile l'accompagnamento alla frontiera, il Questore può emettere un ordine di lasciare il territorio entro sette giorni; l'esistenza di un precedente decreto rimasto ineseguito non impedisce l'adozione di un nuovo ordine e la punibilità per la sua inottemperanza.
- Per ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. il difensore deve documentare e dimostrare la non abitualità della condotta, la scarsa offensività dell'atto, la minima colpa/dolo e la rilevanza temporale e fattuale che attenuino il pericolo sociale; è utile che tali elementi emergano dai provvedimenti di merito o siano specificamente dedotti in impugnazione.
- I giudici di merito possono selezionare e motivare solo i criteri ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della particolare tenuità: una motivazione chiara su elementi concreti (pregresse condanne, modalità, intensità del dolo) è sufficiente a escluderne l'applicabilità.
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