Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per associazione per delinquere pluriaggravata e per delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le censure principali sono: 1) violazione di legge e nullità per aver applicato l'aggravante del "fine di profitto" non contestata formalmente; 2) mancata prova dell'esistenza dell'organizzazione e della fittizietà delle richieste di nullaosta (vizi di fatto e travisamento delle intercettazioni); 3) errata applicazione e calcolo della normativa sostanziale (riqualificazione temporale delle norme sul favoreggiamento); 4) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (per alcuni imputati e per il reato associativo); 5) errori nella determinazione della multa.
La decisione
La Cassazione ha tenuto una valutazione mista: - Ha rigettato in larga parte i ricorsi, confermando la correttezza dell'accertamento di merito circa l'esistenza di due sodalizi e la natura fittizia di molte richieste di nullaosta, nonché la riqualificazione dei reati di favoreggiamento con riferimento alla normativa vigente al momento dei fatti; - Ha però accolto i ricorsi, per motivi di prescrizione, riguardo alla partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) in capo a certi imputati: ha annullato senza rinvio le condanne per il reato associativo del capo A) nei confronti di Paris Gianpiero e Ciccarelli Simone perché estinte per prescrizione; ha annullato senza rinvio le condanne per il reato associativo del capo H) nei confronti di Driss Motahhir, M'hamed El Yousfi e Luigi D'Apice perché estinte per prescrizione. Per gli altri imputati (in particolare Bouzekri Aaris e Abderrahman Aaris) i ricorsi sono stati nel complesso rigettati e le condanne confermate. La Corte ha inoltre precisato questioni procedurali: legittimità della "doppia conforme" (lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado), corretto recupero dell'aggravante del fine di profitto con riferimento all'imputazione nel suo complesso, e criteri di computo della prescrizione alla luce della modifica normativa entrata in vigore l'8/8/2009. Sono state regolate le spese civili nei confronti di alcuni imputati soccombenti.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo relativo al favoreggiamento dell'immigrazione)
art. 12, comma 3 e 3-bis lett. a) e c-bis
I giudici hanno riqualificato i fatti in base alla formulazione del testo applicabile ratione temporis; hanno ritenuto che l'aggravante del "fine di profitto" fosse desumibile unitariamente dall'imputazione associativa e dai reati-fine, purché la lettura congiunta permetta all'imputato di difendersi.
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
commi 1, 3, 5 e 6 richiamati nei capi d'imputazione
La Corte ha ritenuto provata l'esistenza di due associazioni per delinquere sulla base di intercettazioni, ripartizione di ruoli e ripetizione di reati-fine; tuttavia ha escluso l'applicazione retroattiva dell'aggravante di cui al sesto comma per alcuni imputati quando la relativa efficacia temporale determinava la prescrizione.
legge 15 luglio 2009 n. 94
entrata in vigore l'8 agosto 2009
La novella ha introdotto modifiche penali rilevanti (es. inserimento di talune ipotesi aggravanti nella disciplina dell'art. 416); la Corte ha valutato la decorrenza dell'applicabilità delle nuove aggravanti rispetto alla protrazione delle condotte.
art. 157 c.p. (raddoppio termini prescrizionali in ipotesi previste)
citato in relazione all'impossibilità di raddoppiare i termini ratione temporis
La Corte ha escluso il raddoppio dei termini di prescrizione in quanto la norma che avrebbe inserito il reato nel catalogo rilevante è successiva e non applicabile ratione temporis.
Sezioni Unite, "Sorge" (sent. n. 24906 del 18/04/2019)
richiamata in relazione al principio di adeguata contestazione delle aggravanti nell'imputazione
Il giudice ha richiamato i principi secondo cui le aggravanti che contengono componenti valutative devono essere enunciate in modo chiaro nell'imputazione; tuttavia ha ritenuto nel caso concreto che la contestazione della finalità di profitto risultasse sufficientemente percepibile dalla lettura congiunta degli atti.
art. 522, 521, 597, 606 c.p.p. (riferimenti processuali)
art. 522 e 521 richiamati nelle censure di nullità e di mancata contestazione; art. 606 lett. e) citato per motivi di cassazione
Sono state analizzate eccezioni di nullità e vizio di motivazione con riferimento agli articoli di rito; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate molte delle censure formali quando mancava specificità o quando il motivo era destinato a un sindacato di merito.
Massime di principio
- Se l'aggravante contiene elementi valutativi (es. "fine di profitto"), l'accusa deve descrivere in modo chiaro gli elementi fattuali che consentono di riconoscerla; tuttavia una contestazione congiunta tra capo associativo e capi reato-fine può rendere la finalità di profitto sufficientemente percepibile se la lettura unitaria consente alla difesa di esercitarsi.
- La 'doppia conforme' (lettura congiunta di motivazioni di primo e secondo grado) forma un unico corpo argomentativo: in Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato se l'appello ha sviluppato argomentazioni coerenti e la Corte d'appello le ha adottate.
- La verifica della prescrizione richiede attenzione alla decorrenza dei termini e alle modifiche normative intervenute: l'entrata in vigore di novità incriminatrici/aggravanti può estendere il massimo edittale e quindi allungare i termini di prescrizione se la condotta è protratta fino a momento successivo all'entrata in vigore.
- In tema di associazione per delinquere, la prova può emergere anche da una pluralità di reati-fine ripetuti e dalla ripartizione di ruoli; la mera commissione di reati concorsuali non esclude l'esistenza di una societas sceleris se emergono indizi gravi, precisi e concordanti sul vincolo associativo.
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento globale delle evidenze probatorie (diniego di sindacato di merito): i vizi rilevabili sono omissioni argomentative, travisamento della prova o violazioni di diritto manifeste.
- Le contestazioni di nullità o di difetto di specificità dell'imputazione devono essere puntuali e specifiche: censure generiche o prive di dettaglio rischiano l'inammissibilità.
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