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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per associazione per delinquere pluriaggravata e per delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le censure principali sono: 1) violazione di legge e nullità per aver applicato l'aggravante del "fine di profitto" non contestata formalmente; 2) mancata prova dell'esistenza dell'organizzazione e della fittizietà delle richieste di nullaosta (vizi di fatto e travisamento delle intercettazioni); 3) errata applicazione e calcolo della normativa sostanziale (riqualificazione temporale delle norme sul favoreggiamento); 4) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (per alcuni imputati e per il reato associativo); 5) errori nella determinazione della multa.

La decisione

La Cassazione ha tenuto una valutazione mista: - Ha rigettato in larga parte i ricorsi, confermando la correttezza dell'accertamento di merito circa l'esistenza di due sodalizi e la natura fittizia di molte richieste di nullaosta, nonché la riqualificazione dei reati di favoreggiamento con riferimento alla normativa vigente al momento dei fatti; - Ha però accolto i ricorsi, per motivi di prescrizione, riguardo alla partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) in capo a certi imputati: ha annullato senza rinvio le condanne per il reato associativo del capo A) nei confronti di Paris Gianpiero e Ciccarelli Simone perché estinte per prescrizione; ha annullato senza rinvio le condanne per il reato associativo del capo H) nei confronti di Driss Motahhir, M'hamed El Yousfi e Luigi D'Apice perché estinte per prescrizione. Per gli altri imputati (in particolare Bouzekri Aaris e Abderrahman Aaris) i ricorsi sono stati nel complesso rigettati e le condanne confermate. La Corte ha inoltre precisato questioni procedurali: legittimità della "doppia conforme" (lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado), corretto recupero dell'aggravante del fine di profitto con riferimento all'imputazione nel suo complesso, e criteri di computo della prescrizione alla luce della modifica normativa entrata in vigore l'8/8/2009. Sono state regolate le spese civili nei confronti di alcuni imputati soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo relativo al favoreggiamento dell'immigrazione)

    art. 12, comma 3 e 3-bis lett. a) e c-bis

    I giudici hanno riqualificato i fatti in base alla formulazione del testo applicabile ratione temporis; hanno ritenuto che l'aggravante del "fine di profitto" fosse desumibile unitariamente dall'imputazione associativa e dai reati-fine, purché la lettura congiunta permetta all'imputato di difendersi.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    commi 1, 3, 5 e 6 richiamati nei capi d'imputazione

    La Corte ha ritenuto provata l'esistenza di due associazioni per delinquere sulla base di intercettazioni, ripartizione di ruoli e ripetizione di reati-fine; tuttavia ha escluso l'applicazione retroattiva dell'aggravante di cui al sesto comma per alcuni imputati quando la relativa efficacia temporale determinava la prescrizione.

  • legge 15 luglio 2009 n. 94

    entrata in vigore l'8 agosto 2009

    La novella ha introdotto modifiche penali rilevanti (es. inserimento di talune ipotesi aggravanti nella disciplina dell'art. 416); la Corte ha valutato la decorrenza dell'applicabilità delle nuove aggravanti rispetto alla protrazione delle condotte.

  • art. 157 c.p. (raddoppio termini prescrizionali in ipotesi previste)

    citato in relazione all'impossibilità di raddoppiare i termini ratione temporis

    La Corte ha escluso il raddoppio dei termini di prescrizione in quanto la norma che avrebbe inserito il reato nel catalogo rilevante è successiva e non applicabile ratione temporis.

  • Sezioni Unite, "Sorge" (sent. n. 24906 del 18/04/2019)

    richiamata in relazione al principio di adeguata contestazione delle aggravanti nell'imputazione

    Il giudice ha richiamato i principi secondo cui le aggravanti che contengono componenti valutative devono essere enunciate in modo chiaro nell'imputazione; tuttavia ha ritenuto nel caso concreto che la contestazione della finalità di profitto risultasse sufficientemente percepibile dalla lettura congiunta degli atti.

  • art. 522, 521, 597, 606 c.p.p. (riferimenti processuali)

    art. 522 e 521 richiamati nelle censure di nullità e di mancata contestazione; art. 606 lett. e) citato per motivi di cassazione

    Sono state analizzate eccezioni di nullità e vizio di motivazione con riferimento agli articoli di rito; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate molte delle censure formali quando mancava specificità o quando il motivo era destinato a un sindacato di merito.

Massime di principio

  • Se l'aggravante contiene elementi valutativi (es. "fine di profitto"), l'accusa deve descrivere in modo chiaro gli elementi fattuali che consentono di riconoscerla; tuttavia una contestazione congiunta tra capo associativo e capi reato-fine può rendere la finalità di profitto sufficientemente percepibile se la lettura unitaria consente alla difesa di esercitarsi.
  • La 'doppia conforme' (lettura congiunta di motivazioni di primo e secondo grado) forma un unico corpo argomentativo: in Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato se l'appello ha sviluppato argomentazioni coerenti e la Corte d'appello le ha adottate.
  • La verifica della prescrizione richiede attenzione alla decorrenza dei termini e alle modifiche normative intervenute: l'entrata in vigore di novità incriminatrici/aggravanti può estendere il massimo edittale e quindi allungare i termini di prescrizione se la condotta è protratta fino a momento successivo all'entrata in vigore.
  • In tema di associazione per delinquere, la prova può emergere anche da una pluralità di reati-fine ripetuti e dalla ripartizione di ruoli; la mera commissione di reati concorsuali non esclude l'esistenza di una societas sceleris se emergono indizi gravi, precisi e concordanti sul vincolo associativo.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento globale delle evidenze probatorie (diniego di sindacato di merito): i vizi rilevabili sono omissioni argomentative, travisamento della prova o violazioni di diritto manifeste.
  • Le contestazioni di nullità o di difetto di specificità dell'imputazione devono essere puntuali e specifiche: censure generiche o prive di dettaglio rischiano l'inammissibilità.

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