Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/12/2023 per vari profili: (i) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con censura della motivazione cumulativa ritenuta inidonea a valutare la posizione concreta di ciascun concorrente esterno; (ii) errata determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis in relazione alla legge n. 69/2015 (contestazione sull'epoca di protrazione della condotta associativa e sull'applicabilità della nuova disciplina); (iii) contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) senza adeguata motivazione; (iv) censure sulla dosimetria della pena e sulla parametrizzazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), segnalando un possibile divieto di reformatio in peius; (v) rilievi procedurali su incompetenza della Corte di legittimità a rivedere accertamenti di fatto. In particolare Sgroi deduceva anche errori nella misura degli aumenti per continuazione e nella applicazione della disciplina temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Orvieto, Lo Baido, Pizzo e Nania, ritenendoli infondati. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Benedetto Sgroi limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena per eccesso (reformatio in peius nella parametrizzazione degli aumenti), procedendo direttamente a rideterminare la pena complessiva in otto anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione e eliminando una pena accessoria di sei mesi ritenuta illegale per eccesso. Quanto ai profili relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla disciplina ratione temporis per gli altri ricorrenti, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale valida (motivazione cumulativa ammessa se riferita alla gravità del fatto e alla pericolosità dei soggetti; la Cassazione non può rivedere gli accertamenti di fatto). Sulle questioni temporali relative alla legge n.69/2015 la Corte ha confermato che l'applicabilità della nuova disciplina richiede valutazioni di merito sulla effettiva protrazione della condotta, non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (sesto comma)
Riferita come aggravante contestata in primo grado e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ha esaminato la devoluzione del tema nell'annullamento con rinvio.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti può essere motivato anche con riferimento all'assenza di elementi positivi e alla gravità del reato/contesto, e che la motivazione cumulativa è valida se riferita al disvalore del fatto e alla pericolosità del soggetto.
legge n. 69 del 2015
Rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis; la Corte ha ricordato che l'applicazione della disciplina modificata richiede una valutazione concreta della protrazione della partecipazione associativa oltre l'entrata in vigore, accertamento di merito non sindacabile dalla Cassazione se adeguatamente motivato.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva richiede motivazione, che può essere resa anche implicitamente purché sia desumibile la valutazione prognostica e di pericolosità dell'autore.
art. 81 c.p.
Norma sulla continuazione e sull'aumento di pena; la Corte ha censurato la Corte territoriale per reformatio in peius nella parametrizzazione degli aumenti prevista dal giudice di rinvio, procedendo ad annullamento parziale e a rideterminazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio indicativo degli elementi che il giudice deve valutare per le attenuanti generiche (elencazione degli elementi che possono essere considerati).
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il controllo di legittimità alla verifica della motivazione e della sua logicità; la Corte ha applicato tale limite per rifiutare la revisione di valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiami procedurali relativi ai limiti per la motivazione e alla esposizione breve dei motivi nelle impugnazioni successive; citata come regola di devoluzione e limitazione della trattazione dei motivi.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche con l'assenza di elementi positivi e con la gravità del fatto: la motivazione cumulativa per più coimputati è ammessa se adeguatamente ancorata al disvalore del reato e alla pericolosità dell'ambiente.
- L'applicabilità di una legge penale più severa (ratione temporis) richiede una valutazione di merito sulla concreta protrazione della condotta oltre la data di entrata in vigore; la Cassazione non rivede tali accertamenti fattuali se il giudice di merito ha dato adeguata motivazione.
- L'accertamento della recidiva deve essere motivato, ma la motivazione può essere anche implicita purché comprensibile e desumibile dal testo della decisione (valutazione prognostica sulla pericolosità).
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice del rinvio o d'appello di peggiorare la situazione del ricorrente rispetto alla misura decretata dal giudice di primo grado; aumenti per continuazione devono rispettare la parametrizzazione originaria o essere adeguatamente giustificati, altrimenti si configura illegittimità.
- La Corte di cassazione è limitata nella sindacabilità degli accertamenti di fatto: può valutare la correttezza e la completezza della motivazione, ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e dei periodi temporali della condotta.
- In ricorsi plurimi in cui solo uno dei chiamanti ottiene accoglimento parziale, il risultato pratico può essere la conferma delle decisioni di merito per gli altri e la correzione limitata della sola posizione beneficiata; per valutare rischi di conflitto fra giudicati occorre considerare che posizioni processuali differenti possono legittimamente ricevere trattamenti diversi.
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