Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla revisione della rendita catastale di due immobili siti in Roma, nella microzona 17 (Delle Vittorie - Trionfale), effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ottenendone l'annullamento per difetto di motivazione; la Commissione Tributaria Regionale aveva poi confermato la decisione, ritenendo che un atto di riclassamento fondato su formule standardizzate e generiche non fosse sufficientemente motivato senza specificare gli elementi concreti incidenti sulla microzona e sulla singola unità immobiliare. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 2697 c.c. e dei principi in tema di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, sostenendo in sostanza la legittimità della motivazione adottata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia si ponesse in contrasto con un orientamento consolidato secondo cui non è congruamente motivato l'atto di revisione del classamento che si limiti a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto al quadro comunale complessivo e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e il nesso con il diverso classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non offriva una critica idonea a scardinare tale indirizzo. La soccombenza dell'Agenzia ha comportato la condanna alle spese, mentre non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'Amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    La revisione del classamento catastale ai sensi di questa norma richiede una motivazione che non si esaurisca nel richiamo agli scostamenti medi della microzona, ma indichi gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato dalla ricorrente, ma il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla motivazione degli atti catastali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione dedotta era già risolta da orientamento consolidato della Corte e la ricorrente non ha fornito argomenti idonei a superarlo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stato applicato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'atto di revisione del classamento catastale fondato sull'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 non è congruamente motivato se si limita a richiamare dati medi della microzona e lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali, senza descrivere gli specifici elementi che incidono sulla microzona e sulla singola unità immobiliare.
  • Quando la censura di legittimità si pone in frontale contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non ne offre una critica argomentata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • Nei giudizi in cui la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.