Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla revisione della rendita catastale di due immobili siti in Roma, nella microzona 17 (Delle Vittorie - Trionfale), effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ottenendone l'annullamento per difetto di motivazione; la Commissione Tributaria Regionale aveva poi confermato la decisione, ritenendo che un atto di riclassamento fondato su formule standardizzate e generiche non fosse sufficientemente motivato senza specificare gli elementi concreti incidenti sulla microzona e sulla singola unità immobiliare. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 2697 c.c. e dei principi in tema di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, sostenendo in sostanza la legittimità della motivazione adottata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia si ponesse in contrasto con un orientamento consolidato secondo cui non è congruamente motivato l'atto di revisione del classamento che si limiti a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto al quadro comunale complessivo e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e il nesso con il diverso classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non offriva una critica idonea a scardinare tale indirizzo. La soccombenza dell'Agenzia ha comportato la condanna alle spese, mentre non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'Amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
La revisione del classamento catastale ai sensi di questa norma richiede una motivazione che non si esaurisca nel richiamo agli scostamenti medi della microzona, ma indichi gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.
È stato invocato dalla ricorrente, ma il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla motivazione degli atti catastali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione dedotta era già risolta da orientamento consolidato della Corte e la ricorrente non ha fornito argomenti idonei a superarlo.
È richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato applicato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'atto di revisione del classamento catastale fondato sull'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 non è congruamente motivato se si limita a richiamare dati medi della microzona e lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali, senza descrivere gli specifici elementi che incidono sulla microzona e sulla singola unità immobiliare.
- Quando la censura di legittimità si pone in frontale contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non ne offre una critica argomentata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- Nei giudizi in cui la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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