Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25638/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I proprietari hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni e la rimozione di una condotta/cavidotto contenente cavi telefonici, collocata nel sottosuolo di una strada privata di loro proprietà. Sostenevano che la strada non fosse mai stata ceduta al Comune né trasformata in bene pubblico con atto formale, che la convenzione di lottizzazione del 1973 non contemplasse espressamente le infrastrutture telefoniche e che la disciplina sulle reti pubbliche di comunicazione fosse stata introdotta solo in epoca successiva. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, in sintesi, violazione delle norme sul trasferimento della proprietà e delle disposizioni su proprietà, espropriazione e CEDU, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle regole di interpretazione contrattuale, lamentando che i giudici di merito avessero attribuito alla convenzione urbanistica e al piano di lottizzazione un significato estensivo non consentito, valorizzando documenti e risultanze istruttorie in modo asseritamente errato. Contestavano inoltre la configurabilità della dicatio ad patriam e l’idoneità degli atti di lottizzazione a giustificare la presenza dei cavi telefonici senza un formale trasferimento del bene alla mano pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei documenti già compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura sulla motivazione era preclusa dalla doppia conforme, che i ricorrenti non avevano indicato specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati, né si erano confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla destinazione della strada all’uso pubblico per volontà dei danti causa (dicatio ad patriam) e sulla compatibilità delle opere telefoniche con la convenzione urbanistica e il piano di lottizzazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro sulla tutela della proprietà; la Corte non ne sviluppa un’autonoma applicazione, ritenendo inammissibili le censure

  • art. 42 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela del diritto dominicale; non è oggetto di una specifica statuizione di merito della Corte di cassazione

  • d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dai ricorrenti nel contesto dei principi sul trasferimento della proprietà e sull’ablazione pubblica; la Corte non affronta il merito della doglianza

  • art. 4, comma 1, lett. g-bis, L. n. 847 del 1964

    evocato per sostenere che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono state incluse solo successivamente tra le opere di urbanizzazione primaria

  • artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259 del 2003

    richiamati nel testo come disciplina delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

  • L. n. 164 dell'11/11/2014

    richiamata come intervento legislativo che avrebbe integrato la disciplina sulle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per l’interpretazione della convenzione urbanistica secondo buona fede

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per l’interpretazione integrativa della convenzione urbanistica

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto in cassazione per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale, ritenuto comunque precluso dalla doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia decisione conforme

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata nella valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata nella valutazione delle prove

  • art. 16, commi 7 e 7-bis, d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato per affermare che le reti di telecomunicazione e i cavidotti rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel passaggio che qualifica la disciplina urbanistica come principio fondamentale vincolante per le Regioni

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o documentale già esaminato dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti ordinari previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., secondo il regime applicabile.
  • In tema di interpretazione del contratto, la parte ricorrente deve indicare in modo specifico quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei documenti.
  • Se una clausola o una convenzione è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni ugualmente possibili non è sindacabile in cassazione solo perché l'interpretazione alternativa proposta dalla parte sarebbe astrattamente preferibile.
  • La dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico richiede un comportamento del proprietario che metta volontariamente il bene a disposizione della collettività con carattere di continuità, senza che sia indispensabile un atto formale di cessione o un provvedimento ablativo.
  • Nel valutare la sussistenza della dicatio ad patriam, il giudice di merito può valorizzare il contenuto del piano di lottizzazione, della convenzione urbanistica e della concessione edilizia per desumere la destinazione del bene a uso pubblico e la compatibilità delle opere di urbanizzazione con tale assetto.
  • Le infrastrutture di reti di comunicazione e i cavidotti per telecomunicazioni possono essere ricondotti, secondo l'evoluzione normativa richiamata dalla Corte, alle opere di urbanizzazione primaria e letti come funzionali all'agibilità e alla sistemazione del complesso edilizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoContratto preliminare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.