Cassazione Civile, Ordinanza n. 28714/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la sottoscrizione dell'atto perché la delega di firma risultava dall'ordine di servizio del capo dell'ufficio, con indicazione della qualifica e delle competenze dei funzionari delegati. In cassazione la società ha dedotto, con unico motivo, omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'ordine di servizio n. 13/2015 non fosse idoneo a integrare valida delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 sulla questione della dirigenza nelle agenzie fiscali.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, non presenti nei giudizi di merito. Nel merito ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la censura sulla decadenza del sottoscrittore dalla funzione dirigenziale non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito e il ricorso non ne indicava l'esatto atto processuale; infondato perché la delega di firma all'interno dell'ufficio può essere validamente conferita con ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente la qualifica del funzionario, e perché la pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015 non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero e con onere dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame è scrutinabile solo se il fatto controverso risulti effettivamente dedotto e decisivo; altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è deducibile solo nei limiti delle questioni effettivamente devolute e trattate nel merito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma può essere conferita con ordine di servizio e non richiede necessariamente la qualifica dirigenziale.
Chi allega una posizione processuale o una legittimazione sopravvenuta ha l'onere di provarne i fatti costitutivi; la mancanza di prova incide sull'ammissibilità o sulla regolarità del contraddittorio.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto per la decisione in camera di consiglio.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
La camera di consiglio è stata tenuta da remoto secondo la disciplina emergenziale richiamata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44
La declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma non incide sulla validità degli avvisi di accertamento già sottoscritti da funzionari delegati ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già introdotta nei gradi di merito, indicando anche l'atto processuale in cui è stata proposta.
- La delega di firma per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento è un atto interno di organizzazione dell'ufficio e può essere validamente attuata tramite ordine di servizio, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra il sottoscrittore e il destinatario della delega.
- Per la validità dell'avviso di accertamento non è necessaria la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente che l'atto sia firmato da un funzionario legittimamente delegato di carriera direttiva ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sull'attribuzione di incarichi dirigenziali nelle agenzie fiscali non travolge automaticamente gli atti impositivi già sottoscritti da funzionari delegati, perché il profilo dell'organizzazione interna del personale è distinto dalla validità esterna dell'atto tributario.
- Chi assume la legittimazione processuale di un soggetto evocato per la prima volta in cassazione deve allegare e provare il fatto costitutivo della propria legittimazione o del proprio subentro; in difetto, il contraddittorio è irregolare e la legittimazione è rilevabile d'ufficio.
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