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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07460/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva emesso un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, contestando la pretesa a un operatore estero di scommesse e alla società collegata, in relazione all'attività svolta in Italia tramite centri di trasmissione dati (CTD) e ricevitorie operanti per conto di un bookmaker privo di concessione. Dopo l'accoglimento solo parziale in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR, le società hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione della disciplina dell'imposta unica e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 2) violazione della disciplina interpretativa e della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto il bookmaker estero unico soggetto obbligato, alterando il perimetro dell'accertamento; 4) omessa pronuncia sulla questione del presupposto territoriale del tributo; 5) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; 6) violazione delle norme sulla solidarietà tributaria e sulla rivalsa, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., per la pretesa incidenza sulla traslazione dell'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la normativa sull'imposta unica, come interpretata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, consente di assoggettare a imposizione anche gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano per conto di bookmaker esteri, senza violare i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento, affidamento o capacità contributiva. Ha escluso che la sentenza impugnata avesse alterato il contenuto dell'avviso di accertamento, chiarendo che la solidarietà tra gestore e bookmaker è paritetica e che, per il periodo d'imposta 2008, la pretesa verso il bookmaker resta coerente con il quadro normativo. Ha inoltre affermato che il fatto imponibile si realizza in Italia con l'attività di raccolta e registrazione delle scommesse, non rilevando il solo luogo di conclusione del contratto. Il quinto motivo è stato respinto perché, trattandosi di tributo non armonizzato e in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e prospetta censure non pertinenti alla posizione del bookmaker, oltre a fondarsi su una lettura non condivisa della solidarietà tributaria. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    È interpretato nel senso che l'imposta unica sulle scommesse si applica anche alle raccolte effettuate in assenza o inefficacia di concessione, e che soggetti passivi possono essere anche coloro che gestiscono scommesse per conto di terzi, inclusi operatori esteri.

  • art. 1, commi 64 e 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La norma di interpretazione autentica estende l'assoggettamento all'imposta unica alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e individua come soggetti passivi chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi; per l'ante 2011 la Corte costituzionale ne ha limitato retroattivamente l'applicazione alle ricevitorie, non al bookmaker.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe modificato i presupposti fattuali e giuridici dell'accertamento; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 136 Cost.

    Invocato in relazione agli effetti delle decisioni della Corte costituzionale, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 30, comma 1, L. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato insieme all'art. 136 Cost. per gli effetti delle sentenze di incostituzionalità.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 16 dicembre 1998, n. 288

    Richiamato per il profilo del presupposto territoriale del tributo, ma la censura è disattesa.

  • artt. 7 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocati per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ribadisce che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato salvo previsione espressa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio procedimentale.

  • art. 267, comma 3, TFUE

    Richiesta di rinvio pregiudiziale respinta perché la Corte di giustizia aveva già chiarito la questione con pronuncia del 26 febbraio 2020.

  • art. 56 TFUE

    Parametrato alla libertà di prestazione dei servizi; la Corte esclude che la disciplina italiana dell'imposta unica comporti discriminazioni o restrizioni vietate.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Richiamato per il criterio di commisurazione dell'aliquota al movimento netto, ma la ricorrente non allega elementi idonei a dimostrare un diverso esito della quantificazione dell'imponibile.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte precisa che la norma riguarda chi paga l'imposta insieme ad altri per fatti riferibili esclusivamente ad altri; non disciplina la solidarietà paritetica quando il coobbligato risponde per un proprio fatto generatore di capacità contributiva.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il vizio di motivazione/giustificazione della decisione impugnata, ma la censura non è accolta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione e violazione del contenuto della sentenza, ma la doglianza è respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni già sviluppate in precedenti di legittimità.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/omessa pronuncia della CTR.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sull'apparato motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La richiesta di rinvio per conciliazione in udienza è respinta; la norma non è stata estesa ai giudizi di cassazione.

  • art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte osserva che disciplina la conciliazione fuori udienza e, in Cassazione, si applica solo nei limiti introdotti dalla riforma, non come base per un mero rinvio di udienza.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che gestisce sul territorio italiano la raccolta e registrazione delle scommesse realizza il presupposto impositivo, anche se opera per conto di un bookmaker estero e anche se il contratto di scommessa si perfeziona in un assetto transfrontaliero.
  • La solidarietà tra bookmaker e centro/ricevitore non va automaticamente qualificata come solidarietà dipendente: quando ciascun soggetto realizza un autonomo fatto indice di capacità contributiva, la responsabilità verso l'Erario è paritetica e l'eventuale rivalsa resta sul piano dei rapporti interni.
  • Per le annualità anteriori al 2011, la declaratoria di incostituzionalità della normativa interpretativa ha inciso sulla posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, ma non elimina la soggettività passiva del bookmaker per il fatto di gestione delle scommesse.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo, l'esame di compatibilità con il diritto UE deve misurarsi con i principi di non discriminazione e libertà di stabilimento, ma non sussiste violazione quando la disciplina si applica in modo indistinto agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia e persegue obiettivi imperativi di interesse generale.
  • In materia tributaria, fuori dai tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è assistito da un obbligo generalizzato di fonte legislativa o unionale; la sua omissione non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia va respinta quando la questione sia già stata compiutamente chiarita dalla giurisprudenza unionale richiamata dalla Corte di cassazione.
  • Le censure per violazione del principio di affidamento o di capacità contributiva non sono fondate se la disciplina interpretativa conferma un presupposto impositivo già riferibile al soggetto passivo e non introduce una pretesa sanzionatoria mascherata da tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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