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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08012/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, titolare di ditta individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui gli erano state contestate maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2007, sulla base del recupero a tassazione di componenti negative, della valorizzazione di rimanenze e del recupero di IVA relativa a fatture ritenute afferenti a operazioni inesistenti o a operazioni in reverse charge effettuate senza i presupposti. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso, escludendo il recupero fondato sull’indeducibilità dei costi. In appello, la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente, affermando che, pur gravando sul contribuente l’onere della prova sui componenti negativi, l’Amministrazione non aveva svolto adeguate verifiche, limitandosi a rilievi formali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR per erronea ripartizione dell’onere della prova, avendo la CTR posto sull’Ufficio oneri ulteriori dopo che l’Amministrazione aveva dedotto indizi di inesistenza dei costi; (2) contraddittorietà/illogicità della motivazione perché, pur richiamando l’onere probatorio del contribuente, la CTR avrebbe imposto all’Ufficio prove non dovute; (3) violazione dell’art. 109 TUIR per avere la CTR trascurato che, anche a voler ritenere esistenti le operazioni, mancavano i requisiti di deducibilità dei costi, quali inerenza, precisione, determinabilità e correlazione con i ricavi, oltre alla genericità delle fatture, irregolarità contabile e incongruità dei costi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che, una volta fornita dall’Amministrazione finanziaria la prova indiziaria dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, il giudice di merito dovesse valutare complessivamente il quadro probatorio e le giustificazioni del contribuente, senza addossare all’Ufficio ulteriori compiti istruttori. La CTR, invece, aveva esaminato in modo parziale e superficiale gli indizi offerti dall’Ufficio e aveva erroneamente invertito o aggravato il riparto dell’onere probatorio. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova, in tema di operazioni contestate come inesistenti, non può essere erroneamente aggravato a carico dell’Amministrazione oltre la prova indiziaria dell’inesistenza; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.

  • art. 109 TUIR

    I costi sono deducibili solo se ricorrono i presupposti di legge; la Corte richiama inoltre che la deducibilità richiede requisiti come inerenza, precisione e determinabilità, oltre all’effettività delle operazioni.

  • art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La fattura irregolare, non conforme ai requisiti di contenuto, viene meno alla presunzione di veridicità e non è idonea a fondare il diritto alla deduzione del costo.

Massime di principio

  • In materia di IVA e deducibilità dei costi, una volta che l’Amministrazione abbia fornito la prova, anche presuntiva, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza.
  • L’esibizione della sola fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l’uso di mezzi di pagamento non bastano, da soli, a provare la reale esecuzione delle operazioni contestate quando tali strumenti possano essere impiegati per simulare operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito deve valutare il complessivo quadro indiziario, senza isolare singoli elementi e senza imporre all’Ufficio ulteriori accertamenti istruttori una volta raggiunta una sufficiente base presuntiva.
  • La fattura irregolare o incompleta perde la presunzione di veridicità e non può costituire titolo sufficiente per la deduzione del costo ad essa riferito.
  • La motivazione sulla ripartizione dell’onere probatorio è censurabile in cassazione quando il giudice di merito, pur enunciando il corretto principio generale, lo applichi poi in modo incongruo addossando alla parte pubblica prove ulteriori non previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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