Cassazione Civile, Ordinanza n. 01490/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento sintetico, fondati sul redditometro, emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di una contribuente, con recupero di maggior reddito IRPEF. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti; la CTR Lombardia aveva accolto in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo tra l'altro nullo il deposito delle controdeduzioni della contribuente per difetto di valida procura al professionista, rivalutando il bene indice immobiliare, riconoscendo una disponibilità di euro 173.000 proveniente da una società partecipata e ritenendo non provata l'ulteriore disponibilità di redditi esenti o donazioni e il loro impiego per spese o incrementi patrimoniali. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/1992, perché la procura in calce al ricorso, sottoscritta anche dal professionista, doveva essere interpretata come comprensiva della costituzione e del deposito delle controdeduzioni; 2) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe richiesto indebitamente la prova del puntuale impiego dei redditi esenti per specifici incrementi patrimoniali; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi a documenti già ritenuti rilevanti in primo grado, attestanti redditi esenti propri, del coniuge e donazioni dei genitori.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della CTR sulla portata della delega conferita al professionista: la formula utilizzata dalla contribuente, unita alla sottoscrizione in calce al ricorso e all'autentica di firma, consentiva di ricomprendere anche le controdeduzioni e la costituzione in giudizio, non limitandosi alla sola discussione. Poiché la CTR aveva deciso senza considerare quanto esposto nelle controdeduzioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
La procura ai difensori tributari può essere conferita in diversi modi, anche in calce o a margine dell'atto processuale; la volontà di conferire i poteri difensivi va desunta dal contesto dell'atto, senza formule sacramentali.
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel redditometro, la Corte richiama la disciplina sulla prova contraria del contribuente rispetto all'accertamento sintetico.
È richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
È citato in via analogica per affermare che il mandato difensivo non richiede espressioni sacramentali e va interpretato secondo il contenuto complessivo dell'atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la procura conferita in calce o a margine dell'atto deve essere interpretata secondo il contenuto complessivo dell'atto stesso: se dal testo emerge la volontà di attribuire al difensore i poteri processuali necessari, la delega non può essere limitata in modo formalistico a una sola fase del giudizio.
- La formula con cui il contribuente incarica il professionista di illustrare e discutere le osservazioni relative al ricorso può comprendere anche la costituzione in giudizio e il deposito delle controdeduzioni, quando tali attività siano funzionalmente collegate alla difesa nel processo.
- Nel redditometro, la prova contraria del contribuente sui redditi esenti o sulle disponibilità finanziarie non può essere disancorata dal contesto probatorio complessivo e non può essere ridotta, per automatismo, alla dimostrazione di un puntuale e nominativo impiego di ogni somma per uno specifico bene indice, se tale pretesa non è imposta dalla disciplina applicabile.
- Quando il giudice di merito decide ignorando difese ritualmente depositate perché ha erroneamente ritenuto invalida la procura, la decisione è viziata e va cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
Come è indicizzato
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