Cassazione Civile, Ordinanza n. 10981/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell'assegno sociale dal 1 gennaio 2007 e della maggiorazione ex art. 38 della l. n. 448 del 2002 dal 1 ottobre 2016, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre accessori e spese. Il ricorrente per cassazione impugna la sentenza d'appello con quattro motivi. Con il primo deduce violazione dell'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 e dell'art. 38 della l. n. 448 del 2001/2002, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato come elemento ostativo al diritto all'assegno sociale. Con il secondo censura il dies a quo della maggiorazione, affermando che essa spetterebbe dal compimento dell'età anagrafica e non dalla successiva domanda amministrativa. Con il terzo lamenta la regolazione delle spese, deducendo la mancata considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e la violazione dei criteri di compensazione/condanna. Con il quarto contesta la liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari. L'INPS resiste con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia applicato un criterio non conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di assegno sociale: ai fini del diritto rilevano solo i redditi effettivamente percepiti e lo stato di bisogno oggettivo, non essendo richiesto che il bisogno sia involontario né che il richiedente abbia previamente sollecitato l'assegno di mantenimento al coniuge separato. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo, il terzo e il quarto motivo restano assorbiti. È altresì dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, l. n. 335/1995
Ai fini dell'assegno sociale conta il reddito effettivamente percepito e lo stato di bisogno oggettivo; non è richiesto che il bisogno sia involontario né che il richiedente abbia previamente agito per ottenere un mantenimento dal coniuge obbligato.
È richiamato in relazione alla maggiorazione riconosciuta in appello e alla decorrenza della prestazione, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Norma invocata nel secondo motivo sul dies a quo della maggiorazione; non è oggetto di decisione nel merito per assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese; la censura resta assorbita.
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese; la censura resta assorbita.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della doglianza sulle spese; non esaminato per assorbimento.
art. 13, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla liquidazione delle spese; non esaminato per assorbimento.
art. 9 d.l. n. 1/2012 conv. l. n. 27/2012
Richiamato nel quarto motivo in tema di parametri per la liquidazione delle spese; censura assorbita.
Richiamato nel quarto motivo in tema di compensi professionali; censura assorbita.
Richiamato nel quarto motivo come parametro per la liquidazione delle spese; censura assorbita.
Richiamato nel quarto motivo come parametro per la liquidazione delle spese; censura assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per il versamento.
Massime di principio
- Ai fini del diritto all'assegno sociale, la condizione reddituale va valutata in base ai redditi effettivamente percepiti, non a redditi solo astrattamente conseguibili o potenzialmente azionabili verso terzi obbligati.
- Il diritto alla prestazione assistenziale non è subordinato, in via generale, alla previa richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, poiché tale onere non è previsto dalla legge.
- Lo stato di bisogno rilevante per l'assegno sociale è uno stato di bisogno oggettivo; non è necessario che esso sia anche involontario o incolpevole.
- Resta salva la possibilità di negare la prestazione solo in presenza di specifiche condotte fraudolente, anche desumibili in via presuntiva, dirette a simulare artificiosamente le condizioni di bisogno.
- Se il motivo accolto è dirimente, gli ulteriori motivi che attengono a decorrenza della prestazione o alle spese restano assorbiti.
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