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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04462/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente dopo la definizione agevolata del debito da parte di un coobbligato e ha dichiarato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. Non è stato esaminato nel merito l’originario ricorso per cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 aveva disconosciuto a un’associazione sportiva dilettantistica i benefici fiscali della legge n. 398/1991, recuperando a tassazione un reddito imponibile IRES e IRAP e un imponibile IVA, con irrogazione di imposte e sanzioni. La contribuente aveva vinto in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Ufficio. In cassazione la parte contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata dichiarazione dell’interruzione del giudizio a seguito della morte del difensore della parte appellata, ai sensi dell’art. 40 d.lgs. 546/1992; 2) nullità della sentenza per mancata declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione; 3) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, per avere la CTR valorizzato presunzioni gravi, precise e concordanti poste a base dell’accertamento e per non avere esaminato la prova contraria prodotta in primo grado. Successivamente, durante il giudizio di legittimità, la ricorrente ha comunicato che un coobbligato aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022 (rottamazione-quater), pagando integralmente quanto dovuto, e ha quindi rinunciato al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta in pendenza del giudizio, determina l’estinzione del processo quando la Corte ne verifichi la ritualità e la sussistenza dei presupposti processuali.
  • La sopravvenuta definizione agevolata del debito da parte di un coobbligato può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso, compresi quelli attinenti a nullità processuali, prova presuntiva e riparto dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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