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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27269/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l'ufficio, in applicazione del metodo sintetico/redditometrico, rideterminava il reddito personale di un contribuente per l'anno 2011 sulla base di spese ritenute non compatibili con il reddito dichiarato: acquisto e mantenimento di un'imbarcazione e acquisto di un immobile con pagamento delle rate di mutuo. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendosi provata una maggiore disponibilità finanziaria derivante dalla vendita di titoli e dall'apporto del coniuge; in appello la CTR aveva accolto solo in parte l'impugnazione dell'Ufficio, confermando l'accertamento per le spese relative all'imbarcazione ma escludendolo per quelle relative al mutuo, sulla base della ritenuta partecipazione della moglie ai pagamenti e del disinvestimento finanziario effettuato dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva motivato in modo lacunoso e contraddittorio sia sulla prova contraria offerta dal contribuente sia sulla sufficienza degli elementi giustificativi delle maggiori disponibilità economiche.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, ritenendo che la sentenza di merito fosse sorretta da una motivazione solo apparente, contraddittoria e illogica. In particolare, ha rilevato che la CTR aveva affermato apoditticamente la possibile partecipazione della moglie al pagamento delle rate di mutuo senza spiegare in che misura tale apporto fosse plausibile rispetto all'importo complessivo delle rate e senza considerare le esigenze personali e familiari; inoltre aveva dato per rilevante un disinvestimento finanziario senza verificare la permanenza della disponibilità delle somme nel corso dell'anno. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Bari, in diversa composizione, affinché proceda a नया esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs. 546/1992

    richiamato, insieme all'art. 36, per censurare il contenuto/motivazione della sentenza tributaria

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale parametro del contenuto della sentenza tributaria e della sua motivazione

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare il difetto assoluto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    base del vizio processuale denunciato per nullità della sentenza

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma sul redditometro; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che il maggior reddito non esiste o è inferiore, ma la prova contraria va esaminata in modo completo e coerente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio in tema di prova contraria al reddito sintetico

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base del vizio di violazione di legge denunciato

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per dare atto della mancata presentazione di memorie

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": sono denunciabili la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile; non è più sufficiente lamentare una mera insufficienza argomentativa.
  • In materia di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente può superare la presunzione fornendo prova documentale idonea che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche perché composto da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
  • La prova contraria del contribuente deve essere valutata in modo analitico e coerente rispetto a tutte le spese-indice poste a base dell'accertamento, verificando sia la effettiva disponibilità delle somme sia la loro persistenza nel periodo d'imposta considerato.
  • È motivazione apparente o contraddittoria quella che riconosce in astratto un apporto economico di un terzo, ma non ne spiega la concreta misura, la compatibilità con l'importo delle spese contestate e l'incidenza delle esigenze familiari sul reddito disponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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