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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19852/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa al periodo d'imposta 1997. La contribuente sosteneva di aver definito la lite mediante adesione al condono previsto dall'art. 12 della L. 289/2002. In primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione avevano appellato, deducendo che la definizione agevolata si perfezionava solo con l'integrale pagamento di quanto dovuto e che, nel caso concreto, risultava versato soltanto l'80% dell'importo, senza il pagamento della restante parte. La CTR rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria in violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 12, comma 9-bis, della L. 289/2002 per omesso corretto governo dell'onere della prova sulla regolare definizione del condono. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, perché non consentiva di comprendere se fosse stato o meno effettuato l'integrale pagamento richiesto per il perfezionamento del condono. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se la procedura di condono sia stata regolarmente perfezionata mediante integrale pagamento del dovuto e dia conto del relativo accertamento in motivazione. I motivi residui sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della validità della sentenza: la motivazione deve essere effettivamente percepibile e non solo graficamente esistente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato, insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 36 d.lgs. 546/1992, per censurare la motivazione apparente o inesistente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione comprensibile e coerente; la carenza integra nullità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la regolare corrispondenza tra quanto versato e il ruolo gravava sul contribuente che invocava il condono.

  • art. 12 L. 289/2002

    La definizione agevolata prevista è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto; il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della sanatoria.

  • art. 12, comma 9-bis, L. 289/2002

    Richiamato per la disciplina del condono e per ribadire la necessità del corretto assolvimento dell'onere probatorio circa il suo perfezionamento.

  • artt. 7, 8, 9, 15 e 16 L. 289/2002

    Evocati in contrapposizione all'art. 12, per sottolineare che quelli sono condoni di tipo premiale, mentre quello di cui all'art. 12 ha natura clemenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato quale vizio denunciabile in cassazione per la violazione di legge concernente l'onere della prova e la disciplina del condono.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione e costringe l'interprete a colmarne le lacune con congetture.
  • Nei giudizi relativi alla definizione agevolata ex art. 12 L. 289/2002, il perfezionamento della sanatoria richiede l'integrale pagamento dell'importo dovuto; il pagamento parziale o il ritardo nel versamento delle rate successive alla prima impediscono la definizione della lite.
  • In materia di condono clemenziale, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la corrispondenza tra somme versate e debito iscritto a ruolo, non essendo sufficiente allegare in modo generico l'adesione alla procedura.
  • Quando la decisione di merito non consente di stabilire se sia stato realizzato il presupposto essenziale della definizione agevolata, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo accertamento in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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