Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società appaltatrice aveva convenuto la società committente chiedendo il pagamento di maggiori oneri sopportati nell'esecuzione di un appalto per la costruzione di tre sottovia. Deduceva che, durante i lavori, erano intervenute varianti progettuali e si erano rese necessarie riprogettazioni e rifacimenti delle opere di drenaggio a seguito di un'alluvione; sosteneva inoltre di aver tempestivamente formulato riserve nel SAL n. 18 e di avere diritto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d'appello aveva negato le pretese rilevando, tra l'altro, che alcune riserve erano state rinunciate con gli atti integrativi del contratto, che per altri capi mancava prova o legittimazione passiva della committente, e che i danni da alluvione erano esclusi dalla clausola contrattuale che poneva a carico dell'appaltatrice i danni da causa di forza maggiore. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha denunciato: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la rinuncia alle riserve contenuta negli atti modificativi fosse limitata ai danni maturati sino a quel momento e non anche a quelli emersi dopo l'alluvione; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apparente e acritica adesione alle conclusioni del c.t.u., nonché la mancata considerazione della questione della legittimazione passiva e dell'utilità del sopralluogo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte posto le spese del terzo chiamato a carico dell'attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti, in sostanza, a contestare l'interpretazione degli atti modificativi e integrativi e la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale, non sindacabili in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali specificamente dedotti; inoltre, per una parte del secondo motivo, ha rilevato il difetto di interesse poiché la decisione impugnata poggiava su una seconda ratio decidendi autonoma e non censurata, relativa all'esclusione della responsabilità della committente per danni da eventi alluvionali ex art. 29 delle condizioni generali di contratto, e per un'altra parte ha osservato che il motivo non colpiva la ratio di inammissibilità per genericità dell'appello. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del terzo chiamato è stata confermata in applicazione del principio di causalità, poiché la chiamata in causa del Comune era stata resa necessaria dalle tesi dell'attrice poi risultate infondate. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte osserva che la doglianza non è fondata perché in realtà mira a rivalutare l'interpretazione degli atti e il merito.
Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per lamentare difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio nei termini dedotti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda elementi fattuali, non questioni di valutazione o interpretazione contrattuale.
art. 29 delle condizioni generali di contratto
La clausola è stata letta nel senso di escludere la responsabilità della committente per i danni subiti dall'appaltatrice nell'esecuzione del contratto, compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore o eventi alluvionali.
La domanda di interessi è stata esclusa perché la riserva non conteneva alcun riferimento alla mora della committente; non risultano i presupposti per applicare gli interessi moratori richiesti.
Le spese del terzo chiamato seguono il principio di causalità: sono poste a carico dell'attore quando la chiamata si renda necessaria in relazione alle sue tesi poi risultate infondate.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'interpretazione di atti modificativi o integrativi del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata, non per sollecitare una diversa lettura del contenuto negoziale.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni o apprezzamenti interpretativi del giudice di merito, ma soltanto per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile o infondato se non le censura tutte: l'accoglimento di una sola censura non può comunque condurre alla cassazione della sentenza se l'altra ratio resta ferma.
- In tema di spese processuali del terzo chiamato in causa dal convenuto, il rimborso può gravare sull'attore quando la chiamata sia stata resa necessaria dalle sue allegazioni e domande poi risultate infondate; non è invece decisivo che l'attore non abbia formulato domande dirette contro il terzo.
- La clausola contrattuale che esclude la responsabilità del committente per i danni subiti dall'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, inclusi quelli da forza maggiore, impedisce di imputare al committente i maggiori oneri derivanti da eventi alluvionali se la fattispecie rientra nella previsione negoziale.
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