Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo di cassazione per rinuncia ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 19560/2015.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato alla società concessionaria della rete gas di pagare al comune una somma di denaro per l'annualità 2012, a titolo di canone. La società aveva proposto opposizione contestando: a) la debenza del canone; b) la natura di credito liquido della pretesa, sostenendo che, cessato per legge il contratto, il canone avrebbe dovuto essere liquidato dal giudice; c) l'inammissibilità dell'azione per la clausola compromissoria arbitrale contenuta nel contratto originario. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; il comune aveva proposto appello e la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, rigettando l'opposizione e confermando il decreto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more ha depositato atto di rinuncia al ricorso, aderito dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo di cassazione per rinuncia, le spese possono essere compensate ove vi sia accordo tra le parti o valutazione conforme della Corte.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto per l'impugnazione non vittoriosa non opera se il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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