Cassazione Civile, Ordinanza n. 19814/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore del comune per il pagamento di € 100.000,00, oltre accessori, relativi all'annualità 2013. La società opponente contestava la debenza del canone e, in subordine, sosteneva che il credito non fosse liquido perché, cessato il contratto per legge, la quantificazione avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice. Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell’azione monitoria, assumendo che il contratto originario devolvesse ad arbitrato le controversie insorte dal rapporto. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione revocando il decreto; la Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e ha confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ma nelle more ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal comune con adesione alla rinuncia e regolazione delle spese compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso proposta dalla società e accettata dal comune resistente, dichiarando l’estinzione del processo di legittimità ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando il precedente di legittimità citato in ordinanza.
Norme richiamate
la rinuncia rituale al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato
Cass. n. 19560/2015
richiamata per affermare che l’estinzione del giudizio impedisce l’applicazione del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, le spese del giudizio possono essere compensate ove vi sia adesione della controparte e ciò risulti dalla decisione.
- L’estinzione del giudizio di cassazione esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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