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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19818/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società, in proprio e quale mandataria di un'ATI, aveva convenuto il comune committente chiedendo il pagamento di maggiori oneri asseritamente derivanti da riserve iscritte in corso d'opera, nonché il saldo residuo del corrispettivo dell'appalto relativo a opere di urbanizzazione primaria. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo alcuni maggiori oneri; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello del comune e l'appello incidentale dell'appaltatrice, rigettando la pretesa relativa alle riserve ma condannando il comune al pagamento del saldo. In cassazione l'appaltatrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per apparente/insufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni di decisione; 2) omesso esame di fatti decisivi in tema di tardività della riserva n. 1, sostenendo che la piena consapevolezza dei maggiori oneri sarebbe sorta solo con una variante progettuale successiva e non già con precedenti comunicazioni; 3) omesso esame di fatti decisivi in tema di riserva n. 2, assumendo che la tardività non potesse essere affermata senza un effettivo accertamento sulla natura e sul momento di emersione dell'illegittimità della sospensione lavori, nonché sulla mancata contestazione immediata della riserva da parte del direttore dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e il secondo motivo. Ha accolto solo parzialmente il terzo motivo, ritenendo corretto il principio di diritto richiamato dalla corte territoriale sulla tempestività della riserva relativa alla sospensione dei lavori, ma erronea la sua applicazione concreta, perché il giudice di appello aveva dato per presupposta una valutazione sulla illegittimità della sospensione che in realtà il tribunale non aveva compiuto in termini di tempestività della riserva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La concisa esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo è requisito della sentenza, ma la nullità sussiste solo se l'omissione impedisce di comprendere la decisione e il suo fondamento.

  • art. 161 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza va apprezzata solo se il vizio incide effettivamente sulla validità del provvedimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di cogliere le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sinteticità non determina nullità se la decisione resta intelligibile.

  • art. 24 d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    Individua le ipotesi di sospensione dei lavori rilevanti nel caso di appalto pubblico; la loro ricorrenza incide sulla valutazione dell'illegittimità della sospensione e sulla tempestività della riserva.

  • art. 25, lett. d), L. 11 febbraio 1994, n. 109

    È richiamato per qualificare la sospensione dei lavori in relazione alla sua illegittimità, nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici.

  • art. 5 L. 10 dicembre 1981, n. 741

    Consente all'appaltatore di agire per il pagamento del corrispettivo scaduto il termine per il collaudo senza necessità di costituire in mora l'amministrazione.

Massime di principio

  • La mancanza di un'esposizione narrativa ampia dei fatti nella parte dedicata allo svolgimento del processo non comporta nullità della sentenza se, dal complesso della motivazione, risultano comprensibili le vicende processuali, le questioni controverse e le ragioni della decisione.
  • Nel sistema degli appalti pubblici, la riserva deve essere iscritta entro la prima annotazione utile successiva all'insorgenza del fatto generatore del pregiudizio; ciò vale anche quando il danno non sia ancora quantificabile con precisione, purché la sua potenzialità onerosa sia oggettivamente apprezzabile con ordinaria diligenza e buona fede.
  • Ai fini della tempestività della riserva, la piena conoscenza del fatto lesivo e della sua potenziale incidenza dannosa rileva anche se l'appaltatore non sia ancora in grado di determinarne esattamente l'ammontare.
  • In tema di sospensione dei lavori, occorre distinguere tra illegittimità originaria della sospensione, che impone l'iscrizione della riserva nel verbale di sospensione, e illegittimità sopravvenuta o emersa successivamente, che consente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
  • Quando il giudice di merito non abbia esaminato una questione perché la riteneva assorbita, essa non può essere direttamente scrutinata in cassazione e resta riproponibile nel giudizio di rinvio.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede specificità, con trascrizione o puntuale indicazione del contenuto dei documenti e della loro collocazione negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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