Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento del corrispettivo di prestazioni di fisiokinesiterapia e riabilitazione rese in favore del servizio sanitario per gli anni 2002, 2003 e 2004. L'ASL propose opposizione deducendo, tra l'altro, la mancanza di prova del rapporto di convenzionamento, del contratto e delle prestazioni effettivamente rese, nonché l'estinzione del debito per compensazione. Il Tribunale respinse l'opposizione, ma la Corte d'appello riformò la decisione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata l'esistenza di un contratto scritto e tardiva la produzione dei contratti relativi agli anni 2003 e 2004. In Cassazione la struttura sanitaria ha dedotto: violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita novità in appello della questione sulla mancanza del contratto; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale applicato la disciplina successiva alla riforma del 2012 anziché quella previgente; nullità della sentenza e violazione del giudicato esterno in relazione ai crediti del 2002, sostenendo che le determine del direttore generale avessero valore contrattuale e che su tali basi vi fossero sentenze del TAR passate in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo infondata la censura di novità della questione sul contratto scritto e inammissibile la doglianza sul giudicato esterno, non dedotto tempestivamente e comunque non rilevabile d'ufficio in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata prima dell'11 settembre 2012, si applicava l'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2012, che consente la produzione in appello di documenti indispensabili alla decisione; la Corte d'appello avrebbe quindi dovuto valutare l'indispensabilità dei contratti prodotti tardivamente, senza arrestarsi alla sola mancata prova della causa non imputabile del ritardo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel testo previgente alla riforma del 2012, i documenti nuovi in appello sono inammissibili salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione; per le sentenze di primo grado pubblicate prima dell'11 settembre 2012 si applica tale disciplina previgente. Nel testo post riforma, invece, rileva la dimostrazione della causa non imputabile della mancata produzione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali dedotte con i motivi di ricorso.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 372 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la notifica cautelativa di una sentenza prodotta in cassazione.
art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato come base normativa del passaggio dal regime di convenzionamento esterno al regime dell'accreditamento nel servizio sanitario nazionale.
art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato come integrazione del regime dell'accreditamento nel servizio sanitario nazionale.
legge n. 833/1978
Richiamata con riferimento alle prestazioni di fisiokinesiterapia e al previgente regime convenzionale.
legge n. 833/1978, art. 44
Indicata quale base delle prestazioni di fisiokinesiterapia oggetto di pagamento.
legge n. 833/1978, art. 26
Indicata quale base delle prestazioni di riabilitazione oggetto di pagamento.
Massime di principio
- Nel regime del servizio sanitario nazionale, il riconoscimento dell'accreditamento non esonera la struttura privata dall'onere di provare l'esistenza di uno specifico titolo contrattuale scritto con l'amministrazione competente, essendo il rapporto di natura sostanzialmente concessoria e non sufficiente il solo accreditamento.
- L'onere di provare il credito per prestazioni sanitarie grava sulla parte che lo aziona e comprende la dimostrazione dell'accreditamento, del titolo contrattuale, del tipo, della quantità, della qualità delle prestazioni e dei criteri o corrispettivi applicabili.
- Nel giudizio di appello, la disciplina dell'art. 345 c.p.c. applicabile è quella vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado: se questa è anteriore all'11 settembre 2012, i documenti nuovi sono ammissibili quando indispensabili alla decisione, anche se non prodotti in primo grado per negligenza della parte.
- La nozione di documento indispensabile ex art. 345 c.p.c. previgente comprende la prova idonea a chiarire definitivamente i fatti decisivi della controversia o a provare ciò che era rimasto indimostrato, senza che rilevi, come presupposto autonomo, la causa non imputabile della mancata tempestiva produzione.
- Il giudicato esterno può essere valorizzato in cassazione solo se tempestivamente dedotto nel giudizio di merito o se formatosi dopo la chiusura del thema decidendum in appello; non è invece rilevabile d'ufficio quando non risulti allegato e provato nei gradi di merito.
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