Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’incasso di due assegni bancari non trasferibili, emessi all’ordine del traente stesso per complessivi euro 150.000, poi consegnati a un terzo per il deposito su un diverso rapporto di conto. Il terzo, invece di versarli sul conto del beneficiario, li negoziava presso la banca negoziatrice con l’apposizione della clausola 'per conoscenza e garanzia' e otteneva il pagamento. Il beneficiario otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della banca trattaria e della banca negoziatrice; entrambe proponevano opposizione. Il tribunale e poi la corte d’appello ritenevano entrambe responsabili: la banca negoziatrice per aver pagato a soggetto non legittimato, la banca trattaria per non aver rilevato, in stanza di compensazione, l’anomalia del titolo e l’illegittimità dell’operazione. La banca trattaria ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933, sostenendo che la clausola 'per conoscenza e garanzia' non integrasse una girata e che, nel caso concreto, gli assegni sarebbero stati regolari perché emessi 'all’ordine proprio' dal beneficiario medesimo; lamentava inoltre l’erroneo riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e la mancata graduazione differenziata della responsabilità tra gli istituti. La banca negoziatrice resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la ricorrente chiedesse una rivalutazione del merito sulla funzione della clausola 'per conoscenza e garanzia' e sulla regolarità dell’operazione, non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, confermando la corresponsabilità della banca trattaria nella misura accertata dai giudici di merito. La decisione impugnata è quindi stata confermata e il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
La clausola di intrasferibilità trasforma l’assegno in titolo a legittimazione invariabile e consente la girata solo al banchiere per l’incasso; l’uso della clausola 'per conoscenza e garanzia' come se fosse una girata piena è illegittimo e può fondare responsabilità della banca che paga o negozia il titolo a soggetto non legittimato.
Il danneggiante che invochi il concorso colposo del danneggiato deve dimostrare che il danno si è prodotto anche per la condotta di quest’ultimo; la mera consegna dell’assegno a un terzo non equivale, di per sé, a rinuncia alla clausola di non trasferibilità né integra automaticamente concorso causale.
La responsabilità risarcitoria viene ricondotta alla condotta colposa della banca che consenta il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo beneficiario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In cassazione possono denunciarsi violazioni di legge, ma non ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le censure sul vizio motivazionale non sono esaminabili quando ricorra una doppia conforme di merito, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
La doppia conforme di merito limita la deducibilità in cassazione del vizio di motivazione secondo la disciplina allora vigente.
Massime di principio
- L’assegno bancario non trasferibile non può essere pagato a soggetto diverso dal prenditore; l’eventuale clausola apposta dal presentatore con funzione diversa da quella di mera identificazione non sana l’irregolarità dell’incasso.
- La clausola 'per conoscenza e garanzia', se usata come strumento per consentire al sottoscrittore di incassare il titolo, opera in modo incompatibile con l’art. 43 della legge assegni e non esonera la banca dalla verifica della legittimazione all’incasso.
- La banca negoziatrice risponde se paga l’assegno non trasferibile a persona non legittimata; la banca trattaria può rispondere in concorso quando, in presenza di anomalie del titolo, ometta i controlli dovuti in stanza di compensazione e non attivi le verifiche necessarie.
- Ai fini del concorso di colpa del creditore-danneggiato, la condotta del danneggiato deve essere provata dal danneggiante come causalmente efficiente nella produzione dell’evento; non basta allegare una mera imprudenza astratta o una diversa modalità alternativa di trasferimento delle somme.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del significato concreto di un titolo quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo coerente e conforme ai precedenti gradi di merito.
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