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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03905/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A un'associazione sportiva dilettantistica e al suo presidente erano stati notificati avvisi di accertamento per più annualità d'imposta, con rideterminazione di Ires, Irap, Iva, Irpef e addizionali e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio aveva contestato che l'ente avesse i requisiti per fruire del regime agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo che l'attività effettivamente svolta fosse prevalentemente commerciale, in concreto riconducibile a un servizio di ristorazione esercitato con fini di lucro; per tale ragione aveva proceduto al ricalcolo del reddito e all'imputazione degli utili al presidente, qualificando la fattispecie come sostanzialmente societaria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi rilevanti nel testo: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973, sostenendo che la ricostruzione del reddito fosse stata erroneamente fondata sui controlli dei conti correnti intestati all'associazione e al presidente; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda del presidente relativa alla quota di reddito imputabile, assumendo che non potesse essergli attribuito l'intero reddito ma solo il 40% ai sensi dell'art. 47 TUIR. Nel testo si menziona anche un terzo motivo, ma il relativo contenuto non è riportato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accertamento della natura commerciale dell'attività e la rideterminazione del reddito erano stati legittimamente fondati anche su accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973, strumento compatibile con l'accertamento induttivo, e perché i ricorrenti non avevano offerto alcuna concreta controprova. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, una volta qualificata la realtà economica sostanziale come società di fatto e applicato l'art. 5 TUIR, l'attribuzione dei maggiori redditi al socio era implicita; pertanto non vi era omessa pronuncia, ma una decisione implicita sulla ripartizione del reddito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accertamento della natura commerciale di un ente formalmente associativo può fondarsi sugli elementi emersi in verifica e sui dati bancari acquisiti, senza che vi sia incompatibilità tra accertamento bancario e accertamento induttivo.
  • Quando l'ente sia sostanzialmente qualificato come società di fatto, i maggiori redditi accertati in capo alla società si imputano ai soci secondo il regime di trasparenza, potendo la relativa attribuzione risultare anche implicitamente dalla motivazione della sentenza.
  • La contestazione del metodo di ricostruzione del reddito è inefficace se non è accompagnata da una concreta controprova idonea a smentire le presunzioni poste a base dell'accertamento.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza una specifica espressione testuale, abbia deciso implicitamente una questione logicamente preliminare o consequenziale alla qualificazione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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