Cassazione Civile, Ordinanza n. 03905/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un'associazione sportiva dilettantistica e al suo presidente erano stati notificati avvisi di accertamento per più annualità d'imposta, con rideterminazione di Ires, Irap, Iva, Irpef e addizionali e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio aveva contestato che l'ente avesse i requisiti per fruire del regime agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo che l'attività effettivamente svolta fosse prevalentemente commerciale, in concreto riconducibile a un servizio di ristorazione esercitato con fini di lucro; per tale ragione aveva proceduto al ricalcolo del reddito e all'imputazione degli utili al presidente, qualificando la fattispecie come sostanzialmente societaria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi rilevanti nel testo: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973, sostenendo che la ricostruzione del reddito fosse stata erroneamente fondata sui controlli dei conti correnti intestati all'associazione e al presidente; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda del presidente relativa alla quota di reddito imputabile, assumendo che non potesse essergli attribuito l'intero reddito ma solo il 40% ai sensi dell'art. 47 TUIR. Nel testo si menziona anche un terzo motivo, ma il relativo contenuto non è riportato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accertamento della natura commerciale dell'attività e la rideterminazione del reddito erano stati legittimamente fondati anche su accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973, strumento compatibile con l'accertamento induttivo, e perché i ricorrenti non avevano offerto alcuna concreta controprova. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, una volta qualificata la realtà economica sostanziale come società di fatto e applicato l'art. 5 TUIR, l'attribuzione dei maggiori redditi al socio era implicita; pertanto non vi era omessa pronuncia, ma una decisione implicita sulla ripartizione del reddito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disciplina agevolativa per gli enti associativi presuppone il possesso dei requisiti sostanziali; la loro mancanza comporta la perdita del regime fiscale di favore.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti bancari sono pienamente legittimi e possono essere utilizzati per la ricostruzione del reddito anche nell'ambito di un accertamento induttivo.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sull'accertamento induttivo; la Corte esclude che l'uso dei dati bancari sia incompatibile con tale metodo di ricostruzione del reddito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dai contribuenti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa imputazione percentuale del reddito al presidente; la Corte non lo applica perché ritiene operante la disciplina della società di fatto.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Una volta accertata l'esistenza sostanziale di una società di fatto, i redditi accertati in capo alla società si imputano ai soci secondo il regime di trasparenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento della natura commerciale di un ente formalmente associativo può fondarsi sugli elementi emersi in verifica e sui dati bancari acquisiti, senza che vi sia incompatibilità tra accertamento bancario e accertamento induttivo.
- Quando l'ente sia sostanzialmente qualificato come società di fatto, i maggiori redditi accertati in capo alla società si imputano ai soci secondo il regime di trasparenza, potendo la relativa attribuzione risultare anche implicitamente dalla motivazione della sentenza.
- La contestazione del metodo di ricostruzione del reddito è inefficace se non è accompagnata da una concreta controprova idonea a smentire le presunzioni poste a base dell'accertamento.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza una specifica espressione testuale, abbia deciso implicitamente una questione logicamente preliminare o consequenziale alla qualificazione giuridica della fattispecie.
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