Cassazione Civile, Ordinanza n. 12230/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito di una persona fisica per gli anni d'imposta 2007 e 2008, sulla base di una maggiore capacità di spesa desunta da versamenti in favore di società partecipate, da investimenti e disinvestimenti relativi a partecipazioni societarie, e dall'intestazione formale di imbarcazioni a una società di cui il contribuente era socio quasi totalitario. Dopo una fase amministrativa con questionario e richiesta di documentazione, ritenuta incompleta, il reddito veniva determinato in misura più elevata. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto solo parzialmente; in appello la decisione veniva ulteriormente riformata in parte. L'Agenzia ricorre in cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR sottratto i disinvestimenti dal reddito accertato anziché dalle spese per incrementi patrimoniali; (2) violazione dell'art. 38, sesto comma, e dell'art. 2697 c.c. per non avere considerato che mancava la prova dell'effettivo impiego dei disinvestimenti a copertura delle spese contestate; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per la mancata considerazione delle conseguenze dell'inottemperanza agli inviti dell'Ufficio e per l'asserita inutilizzabilità delle prove prodotte; (4) motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto insufficiente il termine assegnato per reperire documenti bancari senza specificarne il contenuto; (5) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR ridotto il reddito accertato in assenza di una domanda espressa in tal senso.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, ritenendoli connessi e fondati, perché nei casi di accertamento sintetico le somme giustificate da disinvestimenti devono essere sottratte dalle spese per incrementi patrimoniali e non direttamente dal reddito complessivo accertato; inoltre, rispetto a tale componente, opera la presunzione di formazione del reddito nei cinque anni prevista dall'art. 38, quinto comma, d.P.R. 600/1973 ratione temporis. Rigetta invece il terzo motivo, dichiarandolo inammissibile per la sua sostanziale richiesta di riesame del merito e comunque perché non risultavano specificamente allegati i presupposti dell'inutilizzabilità documentale; rigetta il quarto motivo perché la motivazione della CTR non era apparente e superava il minimo costituzionale; rigetta il quinto motivo perché, nel giudizio tributario di impugnazione dell'avviso, il giudice può rideterminare la pretesa nel merito entro i limiti delle domande, senza incorrere in ultrapetizione. La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
sesto comma; quarto comma; quinto comma
L'accertamento sintetico può fondarsi su indicatori di spesa, spese per incrementi patrimoniali e altri indici di capacità contributiva; quando si tratta di incrementi patrimoniali opera la presunzione di sostenimento della spesa con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno della spesa e nei quattro precedenti, sicché i disinvestimenti documentati vanno imputati a tale voce e non detratto direttamente dal reddito.
D.M. 10/09/1992
È richiamato come norma attuativa dell'art. 38, utile a individuare le tipologie di elementi rilevanti nell'accertamento sintetico.
Richiamato in tema di onere della prova liberatoria a carico del contribuente e, nei motivi rigettati, per escludere che l'Ufficio avesse allegato una prova decisiva diversa da quella valutata dal giudice di merito.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sanzione dell'inutilizzabilità opera solo per la documentazione specificamente richiesta dall'Amministrazione e non esibita in sede procedimentale, a condizione che la richiesta sia puntuale e sia accompagnata dall'avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo di prove prodotte in giudizio; la censura è stata ritenuta inammissibile o non decisiva.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, al di sotto del minimo costituzionale; nella specie la CTR ha espresso una motivazione intellegibile e sufficiente.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alla verifica del minimo costituzionale.
art. 24 Cost.
Richiamato per ribadire che le preclusioni e l'inutilizzabilità documentale devono essere interpretate in modo da garantire il diritto di difesa.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice tributario, investito dell'impugnazione dell'avviso nella sua interezza, ridetermina motivatamente la pretesa impositiva entro i limiti della domanda.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi accolti e in parte respinti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di ultrapetizione e della nullità per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il rito tributario rinvia alle norme del codice di rito compatibili, comprese quelle sulle nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito, le somme documentate come disinvestimenti devono essere imputate alla specifica voce delle spese per incrementi patrimoniali e non sottratte direttamente dal reddito complessivo accertato.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento sintetico anche su incrementi patrimoniali, il relativo esborso si presume sostenuto con redditi prodotti in quote costanti nell'anno della spesa e nei quattro precedenti, salvo prova contraria del contribuente.
- La documentazione non prodotta in fase amministrativa è inutilizzabile solo se l'Amministrazione dimostri una richiesta puntuale, specifica e accompagnata da espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.
- Nel giudizio tributario, la deduzione di un vizio di inutilizzabilità o di errata valutazione delle prove non può tradursi in un riesame del merito riservato al giudice di fatto.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica se la ratio è comunque intellegibile.
- Nel contenzioso contro l'avviso di accertamento, il giudice tributario può rideterminare la pretesa fiscale nel merito, entro i limiti della domanda, senza incorrere in ultrapetizione.
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