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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8529 - Corte di Cassazione

TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Fabbricati a destinazione speciale o particolare - Stima diretta - Sopralluogo - Necessità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, contestando la rendita catastale attribuita all'immobile e la maggiore imposta richiesta. In particolare, ha sostenuto che la rendita non fosse stata validamente notificata, che gli avvisi non fossero adeguatamente motivati e che la rendita fosse stata determinata senza un'effettiva stima diretta, senza sopralluogo e senza contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società. Ha ritenuto invalida la notificazione della rendita effettuata mediante i primi avvisi ICI del 2006, poiché tali atti non indicavano chiaramente la rendita, il relativo provvedimento di attribuzione o l'autorità destinataria dell'impugnazione; inoltre, gli avvisi erano stati annullati in autotutela, con venir meno dei relativi effetti. Anche gli avvisi del 2009 sono stati ritenuti insufficientemente motivati, perché indicavano la rendita ma non il criterio concretamente seguito per determinarla. Per gli immobili di categoria D la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo basarsi su documenti mirati e specifici, ma il procedimento valutativo deve essere illustrato nell'atto impositivo. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 3

    I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso.

    Un avviso tributario può valere anche come notificazione della rendita catastale pregressa, ma solo se consente al contribuente di individuare in modo chiaro la rendita, il relativo atto e la possibilità di contestarla. Una notificazione generica o non intelligibile non fa decorrere validamente il termine di impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di sessanta giorni decorre soltanto da una notificazione valida e idonea a mettere il contribuente in condizione di comprendere l'atto e le ragioni della pretesa.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, il valore può essere determinato secondo criteri contabili; tale criterio può essere superato quando venga attribuita una rendita catastale, purché l'attribuzione sia validamente notificata e motivata.

  • D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1

    L'estimo catastale edilizio urbano è ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.

    Gli immobili a destinazione speciale o particolare, compresi quelli del gruppo catastale D, devono essere valutati mediante stima diretta e non mediante semplice applicazione di tariffe comparative.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto tributario deve indicare in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Quando la rendita deriva da una stima diretta, l'amministrazione deve esporre il criterio valutativo concretamente utilizzato.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-nonies

    Disciplina l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi. Nel caso esaminato, l'annullamento in autotutela degli originari avvisi ICI ha fatto venir meno retroattivamente i loro effetti, compresi quelli eventualmente collegati alla notificazione della rendita.

  • D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Richiede che gli avvisi di accertamento tributario siano adeguatamente motivati e consentano al contribuente di comprendere gli elementi posti a fondamento della maggiore imposta.

Massime di principio

  • Per gli immobili di categoria catastale D o comunque a destinazione speciale, la rendita deve derivare da una stima diretta specifica; non è indispensabile un sopralluogo, ma l'amministrazione deve indicare gli elementi documentali e il percorso valutativo utilizzati.
  • Un avviso ICI o IMU che si fondi su una nuova rendita deve indicare chiaramente la rendita, il provvedimento da cui deriva, i dati catastali rilevanti e il criterio di determinazione; il solo importo finale o un generico richiamo alla visura non è sufficiente.
  • La notificazione della rendita mediante un avviso tributario fa decorrere il termine per impugnarla solo se l'atto è chiaro, completo e idoneo a informare il contribuente della possibilità di contestare sia l'imposta sia la rendita.
  • L'annullamento in autotutela dell'avviso che avrebbe dovuto notificare la rendita può eliminare retroattivamente gli effetti notificatori di quell'atto; non è quindi prudente ritenere automaticamente decaduto il contribuente dall'impugnazione.
  • La motivazione deve essere presente nell'atto originario: l'amministrazione non può colmare in giudizio una carenza motivazionale originaria producendo successivamente spiegazioni o documenti non indicati nell'avviso.
  • L'assenza di contraddittorio preventivo o di sopralluogo non determina necessariamente l'invalidità della rendita; diventano invece decisive la correttezza della stima diretta e la sua adeguata illustrazione nell'atto.

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