Cassazione Civile, Ordinanza n. 21820/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un preavviso di fermo amministrativo emesso quale atto conseguente a un'iscrizione a ruolo riferita a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la commissione regionale aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo il preavviso illegittimo per più ragioni autonome: asserita nullità della notifica eseguita a mezzo posta senza relata; difetto di motivazione circa le ragioni cautelari e i fatti pregiudizievoli per la garanzia del credito; mancata allegazione e prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto; mancata indicazione della durata del fermo; illegittimità della richiesta di compensi e spese di procedura. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto disporre la chiamata in causa; 2) violazione delle regole sulla notificazione, deducendo che il preavviso era stato validamente spedito direttamente a mezzo posta e che la contribuente lo aveva comunque impugnato, con sanatoria dell'eventuale vizio; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l'atto fosse adeguatamente motivato perché recava l'indicazione dell'atto sotteso, dell'anno di riferimento, del debito residuo, degli interessi e dei compensi, oltre al fatto che l'avviso presupposto era stato impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle controversie di contestazione del fermo amministrativo, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione e non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore; la chiamata di quest'ultimo da parte del concessionario ha natura di mera litis denuntiatio e la fissazione di una nuova udienza per consentirla è comunque discrezionale. Ha ritenuto fondato in diritto il secondo motivo, precisando però che la doglianza non era sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso, poiché la notificazione diretta a mezzo posta non richiede relata né le formalità proprie della notifica ex artt. 137 ss. c.p.c. e, inoltre, l'impugnazione tempestiva dell'atto sana ex tunc il vizio di notificazione. Tuttavia, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi autonome poste dalla CTR a base dell'annullamento del preavviso: non solo il preteso difetto di allegazione/prova della notifica dell'atto presupposto, ma anche la mancata indicazione delle esigenze cautelari e del termine di durata del fermo. Poiché tali rationes non erano tutte specificamente censurate, la decisione impugnata è rimasta sorretta da motivi autonomi e il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte non ha provveduto sulle spese per mancata difesa delle intimate e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza e di violazione processuale dedotti in cassazione.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato dalla ricorrente per sostenere il preteso difetto di integrazione del contraddittorio nel processo tributario.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all'art. 59 per sostenere la tesi del contraddittorio non integro.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
La Corte esclude che la norma imponga litisconsorzio necessario con l'ente impositore; la chiamata in causa dell'ente da parte del concessionario ha natura di litis denuntiatio.
Non si applicano, nel caso di invio diretto a mezzo posta da parte del concessionario, le formalità della notificazione previste da questa disposizione e seguenti.
"la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"
La Corte ribadisce che il principio di raggiungimento dello scopo sanando la nullità si applica anche agli atti non processuali, come avviso di accertamento o cartella; l'impugnazione tempestiva sana ex tunc il vizio di notificazione.
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
È la norma evocata sulla disciplina del fermo amministrativo; la Corte afferma che il motivo che la richiama è inammissibile perché non censura tutte le autonome ragioni di invalidità indicate dalla CTR.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato per sostenere la validità della notificazione diretta a mezzo posta del preavviso di fermo.
L'attestazione dell'agente postale sulla consegna dell'atto e sulla relazione tra consegnatario e destinatario è assistita dall'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico.
È la base del rito camerale con cui il ricorso è stato trattato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie di opposizione o contestazione del preavviso di fermo amministrativo, il legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione; non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario con l'ente impositore.
- La richiesta del concessionario di chiamare in causa l'ente creditore in controversie diverse da quelle relative alla sola regolarità o validità degli atti esecutivi ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice; la fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata è comunque rimessa alla discrezionalità del giudice.
- Quando la notificazione dell'atto è eseguita direttamente a mezzo posta dal soggetto legittimato, non sono necessarie la relata di notifica né le formalità proprie della notificazione ex artt. 137 ss. c.p.c.; fa prova l'attestazione dell'agente postale.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c. opera come principio generale anche per gli atti non processuali: la tempestiva impugnazione dell'atto sana ex tunc eventuali vizi della sua notificazione.
- In cassazione, il motivo che deduce il vizio di motivazione o nullità della sentenza deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; se ne censura solo una, il motivo è inammissibile e la sentenza resta sorretta dalle ragioni non specificamente attaccate.
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