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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1999, con cui l'Agenzia aveva disconosciuto la detrazione IVA e la deducibilità di costi ritenuti collegati a operazioni inesistenti o a sponsorizzazioni sovrafatturate, caratterizzate dalla retrocessione di parte degli importi pagati. In Cassazione la contribuente ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, sostenendo che non vi fossero presunzioni gravi, precise e concordanti; dall'altro, l'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza della CTR, che avrebbe valorizzato alcune dichiarazioni e trascurato quelle favorevoli alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur denunciando una violazione di legge, contestava in realtà la valutazione di merito degli elementi presuntivi, non sindacabile in sede di legittimità se non attraverso uno specifico vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il quesito di fatto era generico e non rispettava l'art. 366-bis c.p.c., sia perché la censura non corrispondeva alla motivazione effettiva della CTR, la quale aveva invece considerato anche le dichiarazioni dell'amministratore della PMS. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. È stata inoltre respinta la richiesta di sospensione del giudizio di Cassazione in attesa del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Norma richiamata dalla contribuente con riferimento ai presupposti e alle modalità dell'accertamento tributario; la Corte non ha accolto la censura perché essa mirava sostanzialmente a contestare la valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    Norma sull'accertamento IVA richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che la contestazione riguardasse la sufficienza degli elementi probatori e non una concreta violazione normativa.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola generale sull'onere della prova. La contribuente sosteneva che l'Agenzia non avesse dimostrato la sovrafatturazione e l'inesistenza delle operazioni, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento delle prove effettuato dalla CTR.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    La CTR aveva ritenuto integrati tali requisiti sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza e dei riscontri bancari e contabili. La Cassazione ha precisato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda il vizio di motivazione nei limiti applicabili ratione temporis. La Corte ha distinto i due piani, rilevando che non è possibile denunciare come violazione di legge una mera contestazione della valutazione probatoria.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina allora vigente, la formulazione di un quesito di diritto o di un quesito di fatto specifico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito era astratto, generico e non individuava chiaramente il fatto controverso né le ragioni dell'insufficienza motivazionale.

  • Codice di procedura civile, art. 398, comma 4

    La pendenza di un giudizio di revocazione non rende improcedibile il ricorso per Cassazione e non sospende automaticamente il giudizio; la sospensione può essere disposta dal giudice davanti al quale pende la revocazione, su istanza della parte.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male testimonianze, dichiarazioni, assegni o altri documenti: occorre individuare una specifica violazione di legge oppure un vizio motivazionale deducibile secondo i requisiti processuali applicabili.
  • Quando l'accertamento fiscale si fonda su presunzioni, dichiarazioni di soggetti coinvolti e riscontri bancari o contabili, il giudice di merito può ritenere assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione se gli elementi risultano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla forza delle presunzioni, salvo che manchino del tutto la base fattuale della presunzione o una motivazione giuridicamente e logicamente sostenibile.
  • Una censura motivazionale deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la sentenza ha considerato la prova che il ricorrente sostiene essere stata ignorata, la doglianza non colpisce la motivazione effettiva.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti; quesiti generici o formulati in termini astratti possono comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La proposizione di una revocazione non sospende automaticamente il ricorso per Cassazione: serve un provvedimento di sospensione del giudice della revocazione nei casi e con le modalità previste dalla legge.

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