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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24700/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di tentato omicidio, con pena di anni sette di reclusione e statuizioni civili. I fatti ricostruiti nei giudizi di merito riguardavano una lite iniziale tra la persona offesa e alcuni cittadini albanesi; dopo un primo alterco, l'imputato avrebbe contattato telefonicamente la vittima per organizzare un incontro apparentemente conciliativo, che in realtà si sarebbe rivelato un agguato. All'appuntamento si presentavano più persone, due delle quali esplodevano colpi di pistola contro la vittima; successivamente, mentre la vittima era a terra, il gruppo, incluso l'imputato, la aggrediva con calci, pugni e una spranga di ferro, impedendo anche a un terzo di prestare soccorso. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) motivazione apparente, illogica e contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse valutato la condotta del ricorrente come un unicum con quella dei correi, attribuendogli indebitamente la telefonata e la propiziazione dell'incontro, mentre egli si sarebbe limitato a una frazione di condotta posteriore agli spari, priva di efficacia causale e di dolo omicidiario; 2) difetto di motivazione sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio e non come lesioni, poiché il ricorrente avrebbe colpito la vittima soltanto dopo che questa era già stata attinta dai colpi di arma da fuoco; 3) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione, valorizzando la presunta estraneità dell'imputato alla lite originaria, il minor apporto causale, l'incensuratezza e la giovane età.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione, miravano in realtà a una rilettura in fatto delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito circa la telefonata dell'imputato, l'organizzazione dell'incontro e la partecipazione all'agguato. Ha quindi affermato che il contributo del ricorrente integrava un concorso materiale e morale nel tentato omicidio, poiché egli aveva agevolato e rafforzato l'azione dei correi armati, intervenendo sul posto e colpendo poi la vittima già a terra. Ha inoltre ritenuto logicamente motivata la sussistenza del dolo omicidiario, desumendola dall'uso delle armi, dalla dinamica dell'aggressione, dalla scelta del luogo e dalla condotta successiva. Quanto alle attenuanti generiche e alla minima partecipazione, ha confermato il diniego poiché il ruolo dell'imputato non era marginale ma significativo e caratterizzato da particolare spregiudicatezza; quanto alla pena, ha rilevato che era già stata applicata nel minimo edittale, sicché non era possibile ulteriormente ridurla. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, da liquidarsi in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per affermare che il concorso di persone è configurabile quando il contributo dell'agente sia idoneo a fornire un apprezzabile apporto alla realizzazione del fatto collettivo e vi sia consapevolezza del contributo altrui

  • art. 56 c.p.

    richiamato implicitamente nel riferimento al delitto tentato e nella qualificazione della condotta come tentato omicidio

  • art. 114 c.p.

    richiamato per escludere l'attenuante della minima partecipazione, poiché il contributo non era marginale né trascurabile nell'economia del crimine

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato quale base normativa delle attenuanti generiche, che devono essere specificamente motivate e non si presumono

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 541 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese della parte civile nel giudizio di legittimità

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità

  • art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la liquidazione in favore dello Stato delle spese anticipate per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove sotto la veste del vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia fornito una risposta logica, coerente e non manifestamente illogica ai motivi di appello.
  • Nel concorso di persone nel reato è sufficiente che ciascun concorrente apporti un contributo apprezzabile alla realizzazione del fatto collettivo, anche se non esecutivo in senso stretto e anche se limitato ad alcune fasi dell'ideazione o dell'esecuzione; non è necessario che tutti compiano la medesima azione tipica.
  • Ai fini del concorso nel tentato omicidio, il contributo può consistere sia nell'agevolazione dell'aggressione da parte di soggetti armati sia nel rafforzamento del proposito criminoso degli esecutori, quando la condotta dell'agente si inserisca nel disegno unitario dell'azione.
  • L'elemento soggettivo del tentato omicidio può essere desunto da dati oggettivi della condotta, quali l'uso di armi da fuoco, la reiterazione dei colpi, il distretto corporeo attinto, la pianificazione dell'agguato e le modalità dell'aggressione successiva alla fase iniziale dell'attacco.
  • L'attenuante della minima partecipazione richiede un ruolo del tutto marginale, con efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine; non basta una mera riduzione quantitativa del contributo rispetto a quello degli altri concorrenti.
  • Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in modo automatico o presunto, ma richiedono una motivazione positiva sugli elementi concreti che giustificano la mitigazione del trattamento sanzionatorio; possono essere legittimamente negate quando la condotta presenti particolare gravità, spregiudicatezza o assenza di segnali di resipiscenza.
  • Quando la pena è già stata irrogata nel minimo edittale, non può pretendersi un'ulteriore riduzione senza una specifica base normativa o senza margini residui di dosimetria.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di personeTentativo

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