Sentenza n. 650/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’ASP al pagamento di € 3.067,10, oltre accessori, al lavoratore e di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori, al procuratore distrattario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi per ottemperanza relativi al medesimo giudicato. Il lavoratore chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 123/2024, per il pagamento di € 3.067,10, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Il difensore, quale procuratore distrattario, chiedeva l’esecuzione della condanna al pagamento di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se dovute e contributo unificato se corrisposto. Entrambi deducevano che il titolo era stato notificato via PEC all’ASP il 31 gennaio 2024 e che, decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’amministrazione non aveva eseguito la sentenza.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi perché diretti all’esecuzione dello stesso giudicato e li ha accolti. Ha ordinato all’ASP di pagare a ciascun ricorrente le somme dovute in base al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega, incaricandolo di compiere entro i successivi 60 giorni gli atti necessari, inclusi l’eventuale stanziamento in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; la carenza di fondi o di cassa non è stata ritenuta legittimo impedimento all’esecuzione. Il Commissario dovrà inoltre provvedere alle spese del giudizio, al contributo unificato se versato e agli interessi successivi sino al soddisfo, e riferire al Tribunale. L’ASP è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
RITENUTA sussistenza dei presupposti: - per l’accoglimento della domanda in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., in essi spiegata;
La tutela in ottemperanza consente al giudice di imporre all’amministrazione l’esecuzione piena e integrale del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inadempimento, la sostituzione commissariale.
Il provvedimento richiama l’art. 114 c.p.a. quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
RILEVATO che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e che, l’A.S.P., benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la stessa abbia dato esecuzione al titolo giudiziale in esecuzione;
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni, unitamente all’assenza di elementi che dimostrino l’avvenuta esecuzione, consente di procedere all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
che, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., il duplicato informatico del titolo è stato notificato tanto nell’interesse del sig. Cua quanto del medesimo procuratore distrattario nei confronti dell’A.S.P. di Reggio Calabria, a mezzo pec del 31.01.2024, per come si evince dalla ricevuta di consegna del relativo messaggio di posta elettronica, allegata ai ricorsi in questione;
La notificazione del duplicato informatico del titolo all’amministrazione, documentata dalla ricevuta di consegna PEC, è considerata ai fini della prova della notificazione del titolo posto in esecuzione.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Il compenso del Commissario ad acta è rinviato a una successiva determinazione e liquidazione secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue il giudicato dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non fornisce elementi che dimostrino l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il Commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere tenuto a svolgere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie al pagamento, compreso l’eventuale reperimento e stanziamento delle somme; l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
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