Sentenza n. 904/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento degli atti della procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di una risorsa da inserire in organico Sorical - Unità Amministrazione Finanza e Controllo - a tempo determinato - di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, indetta con avviso del 30 ottobre 2025, e in particolare: - dei provvedimenti di ammissione alla procedura dei candidati sig. Andrea Papaleo e sig.ra Filomena Maria Luisa Curatola, per carenza dei requisiti di cui all'art. 2.2, lett. b) dell'avviso di selezione; - del verbale n. 3 del 12 febbraio 2026, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto idonei i candidati Papaleo e Curatola; - della graduatoria finale di merito, approvata in data 16 febbraio 2026 e pubblicata sul sito istituzionale di Sorical s.p.a., nella quale il candidato Papaleo è stato dichiarato vincitore, il candidato Nicolai è stato collocato al secondo posto e la candidata Curatola al terzo posto; - della Determina dell'Amministratore unico di Sorical S.p.A. per l'assunzione del vincitore e di ogni eventuale successivo atto di conferimento dell'incarico al sig. Andrea Papaleo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 4 febbraio 2026 e n. 2 del 9 febbraio 2026, ove lesivi degli interessi del ricorrente; per l’accertamento - del diritto del ricorrente all'esclusione dei candidati Andrea Papaleo e Filomena Maria Luisa Curatola dalla procedura selettiva; - del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore della selezione, previo scorrimento della graduatoria epurata dai candidati illegittimamente ammessi e tenuto conto dell'incompatibilità del secondo classificato; per la condanna - di Sorical s.p.a. a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla pronuncia, ivi inclusa la stipula del contratto di lavoro con il ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Papaleo Andrea il 10 maggio 2026: per l’annullamento degli atti della procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di una risorsa da inserire in organico Sorical - Unità Amministrazione Finanza e Controllo - a tempo determinato - di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, indetta con avviso del 30 ottobre 2025, e in particolare: - del provvedimento di ammissione alla procedura del candidato sig. Maximiliano Granata, per carenza dei requisiti di cui all’art. 2.2, lett. b) dell’avviso di selezione; - del verbale n. 3 del 12 febbraio 2026, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto idoneo il candidato Granata; - della graduatoria finale di merito, approvata in data 16 febbraio 2026 e pubblicata sul sito istituzionale di Sorical S.p.A., nella quale il candidato Granata è stato collocato al quarto posto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di un Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, inclusi le ammissioni dei candidati, il verbale di idoneità e la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (società partecipata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente principale ha impugnato gli atti della selezione indetta da Sorical s.p.a., contestando l’ammissione dei candidati collocati ai primi posti per asserita carenza del requisito previsto dall’art. 2.2, lett. b), dell’avviso, nonché l’incompatibilità del candidato collocato al secondo posto. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea presupposizione e manifesta illogicità, chiedendo l’esclusione dei candidati contestati, il proprio riconoscimento quale vincitore e la stipula del contratto di lavoro. Il candidato collocato al primo posto ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta la carenza del medesimo requisito in capo al ricorrente principale, con finalità escludente e al fine di ottenere la dichiarazione del difetto di legittimazione o interesse a ricorrere. Sorical s.p.a. e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assorbendo ogni altro profilo processuale e di merito. Ha ritenuto che Sorical, quale società a partecipazione pubblica sottoposta al controllo della Regione Calabria, sia soggetta all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, che qualifica in senso privatistico i rapporti di lavoro alle sue dipendenze e impone procedure di reclutamento rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, senza trasformarle in concorsi pubblici ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. L’art. 19, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 175/2016 riserva espressamente al giudice ordinario la giurisdizione sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. La conclusione non cambia per il fatto che Sorical sia una società in house, che la selezione riguardi una figura apicale o che la procedura sia stata denominata ad evidenza pubblica e disciplinata da una lex specialis e da una commissione esaminatrice: tali elementi attuano gli obblighi organizzativi e selettivi dell’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, ma non comportano esercizio di potere amministrativo. Le domande possono essere riproposte davanti al giudice ordinario nel rispetto dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale
Le procedure di reclutamento delle società a controllo pubblico, comprese le società in house, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, pur dovendo rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
I principi richiamati dall’art. 19 d.lgs. 175/2016 orientano le procedure di reclutamento delle società a controllo pubblico, senza attribuire al giudice amministrativo la relativa giurisdizione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La procedura di reclutamento presso una società partecipata non costituisce pubblico concorso ai sensi della disposizione, anche quando riguardi una figura apicale.
La disciplina degli affidamenti in house riguarda lavori, servizi e forniture e non incide sulla natura privatistica della società né sul riparto di giurisdizione relativo al reclutamento del personale.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, le domande possono essere riproposte davanti al giudice ordinario secondo le regole e i termini previsti per la translatio iudicii.
Massime di principio
- Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale di una società a controllo pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in forza dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.
- La qualificazione della procedura come selezione ad evidenza pubblica, l’adozione di una lex specialis e l’intervento di una commissione esaminatrice non trasformano la società partecipata in un’amministrazione esercente potere pubblicistico e non radicano la giurisdizione amministrativa.
- La natura in house della società non deroga alla regola della giurisdizione ordinaria sulle controversie relative al reclutamento del personale, poiché l’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 si applica indistintamente alle società a controllo pubblico, comprese quelle in house providing.
- Anche le selezioni finalizzate all’assunzione di figure apicali rientrano nella nozione di reclutamento del personale della società a controllo pubblico e restano devolute al giudice ordinario.
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