Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del rapporto informativo -OMISSIS-del 29/03/2025 Stazione CC di Cormons (GO), firmato per presa conoscenza e visione integrale il 20.05.2025, redatto per “variazione del rapporto di dipendenza” relativo al periodo dal 01.01.2025 al 02.03.2025 addetto alla stazione e dal 31.01.2025 al 02.03.2025 dipendente da altre autorità, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto informativo recante il giudizio complessivo di "inferiore alla media" per il periodo dall'1 gennaio 2025 al 2 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo sostenendo: difetto di istruttoria e di motivazione e violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; genericità e assenza di riscontri fattuali dei rilievi; mancata conoscenza diretta del servizio da parte del compilatore; incompatibilità e obbligo di astensione del revisore, anche in relazione a procedimenti disciplinari e denunce penali; travalicamento dei limiti della discrezionalità tecnica; contraddittorietà tra le valutazioni delle singole voci e il giudizio complessivo; mancanza del periodo temporale minimo per la compilazione del documento caratteristico; incompetenza dell'autorità procedente; violazione degli artt. 52, comma 3, e 97 Cost., dell'art. 6-bis l. 241/1990, dell'art. 6, commi 2 e 7, d.P.R. 62/2013, dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della difesa, degli artt. 689 e 690 d.P.R. 90/2010 e delle istruzioni sui documenti caratteristici, nonché dei principi di continuità e progressività della valutazione. Il ricorrente ha inoltre dedotto che il peggioramento del giudizio sarebbe riconducibile a ragioni estranee al rendimento e a un intento ritorsivo della scala gerarchica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che i documenti caratteristici registrano il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare e sono espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, grave deficit istruttorio o violazione di regole formali. Quando il documento è redatto secondo i parametri normativi e i modelli previsti, non è necessaria una motivazione particolarmente estesa né il richiamo puntuale a fatti ulteriori rispetto al complesso del servizio valutato. Nel caso concreto, il giudizio finale di "inferiore alla media" è stato ritenuto coerente con dieci valutazioni analitiche relative, tra l'altro, a preparazione professionale, affidabilità, iniziativa, disciplina e rendimento, nonché con le motivazioni del compilatore e del primo revisore, che avevano evidenziato flessione del rendimento, lacune professionali, ritardi, scarsa collaborazione e inosservanza delle disposizioni interne. Il giudizio era inoltre coerente con il progressivo peggioramento risultante dalle precedenti valutazioni, senza che esistesse un diritto alla stabilità o all'immodificabilità in pejus dei giudizi precedenti. È stata esclusa la violazione della partecipazione procedimentale, poiché la redazione del rapporto informativo costituisce attività interna, meramente valutativa e non sanzionatoria, per la quale non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento. Sono state respinte anche le censure sull'incompatibilità e sull'astensione: non risultavano elementi probatori di condizionamento e l'art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010 individua tassativamente le ipotesi di astensione obbligatoria; la mera presentazione di denunce o querele tra valutatore e valutando non determina automaticamente l'obbligo di astensione. Infine, il rapporto è stato ritenuto redatto dall'autorità competente, nel rispetto dell'art. 1028 d.lgs. 66/2010, dell'art. 689 d.P.R. 90/2010 e delle istruzioni applicabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.500,00 oltre oneri di legge per spese di lite.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.
La norma individua la funzione dei documenti caratteristici e impone che la valutazione riguardi servizio, rendimento, capacità, attitudini e risultati del periodo considerato.
art. 689 d.P.R. 90/2010
Disciplina la formazione del documento caratteristico e la competenza dell'autorità valutatrice; nel caso concreto il rapporto è stato ritenuto formato dall'autorità da cui il militare dipendeva.
art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010
Le ipotesi di astensione obbligatoria dei valutatori sono tassative; la mera esistenza di denunce o querele tra valutatore e valutando non comporta automaticamente l'astensione.
art. 1028 d.lgs. 66/2010
È stato ritenuto rispettato quanto alla competenza dell'autorità che ha compilato il rapporto informativo.
art. 3 l. 241/1990
Non impone, per i documenti caratteristici redatti secondo i modelli e parametri normativi, una motivazione particolarmente estesa e puntuale, né necessariamente il richiamo a specifici fatti della carriera.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Non sono applicabili alla redazione del rapporto informativo quale attività interna, meramente valutativa e non sanzionatoria, sicché non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
art. 6-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione al conflitto di interessi e all'obbligo di astensione, ma ritenuto non violato in assenza di elementi probatori di incompatibilità.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati, poiché la valutazione è stata ritenuta coerente, documentata e non condizionata da ragioni estranee.
Massime di principio
- I giudizi contenuti nei documenti caratteristici del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per violazione di regole formali, arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o grave deficit istruttorio, non per una diversa valutazione del merito del rendimento.
- Un documento caratteristico redatto conformemente ai modelli e ai parametri normativi è adeguatamente motivato anche mediante il giudizio sintetico risultante dalle singole voci valutative; non è necessaria una motivazione particolarmente estesa né il richiamo puntuale a ulteriori fatti della carriera del militare.
- La redazione del rapporto informativo, in quanto attività interna, meramente valutativa e priva di contenuto sanzionatorio, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né l'espletamento delle ordinarie garanzie partecipative previste per il procedimento provvedimentale.
- Le valutazioni caratteristiche relative a periodi diversi sono autonome e indipendenti; non esiste un diritto del militare alla stabilità o all'immodificabilità in pejus dei giudizi precedenti, sicché il peggioramento della valutazione è legittimo se coerente con il rendimento del periodo esaminato e con gli elementi istruttori disponibili.
- La mera presentazione di denunce o querele tra valutatore e valutando non determina automaticamente l'obbligo di astensione, quando non ricorra una delle ipotesi tassative previste dalla disciplina dei documenti caratteristici e non siano dimostrati concreti elementi di condizionamento o incompatibilità.
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