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Sentenza

Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 1.500 euro sulla Carta docente e condannato il Ministero alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 516/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente la somma di 1.500 euro, da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 novembre 2024, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. L’Amministrazione non si è costituita e non ha dimostrato l’avvenuto accredito, limitandosi, secondo quanto dedotto, alla predisposizione della procedura informatica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario risultava attestato documentalmente; la pronuncia era stata notificata al Ministero; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; e una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha provato l’adempimento. La mera predisposizione della procedura informatica per l’accredito non equivale all’effettivo pagamento. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare 1.500 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale protratta inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza di parte dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la sentenza contiene un obbligo di facere o di dare a carico di una pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle sentenze contro le amministrazioni pubbliche.
  • L’amministrazione non assolve l’obbligo risultante dal giudicato mediante la sola predisposizione di una procedura informatica o di attività interne finalizzate al pagamento: occorre la prova dell’effettivo accredito della somma dovuta al destinatario.
  • In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell’interessato qualora l’amministrazione rimanga inottemperante oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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