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Sentenza

Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ne aveva disposto la revoca dall’elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità, ritenendo ostativa una condanna penale per tentata concussione ai sensi degli artt. 56 e 317 c.p. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b), del d.m. 164/1999, sostenendo che la concussione non costituisce un “reato finanziario”, non essendo direttamente collegata alla lesione degli interessi tributari o finanziari dello Stato. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, poiché l’Amministrazione avrebbe fondato la revoca sul venir meno del rapporto fiduciario, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla disciplina; eccesso di potere per erronea applicazione di una risoluzione interna dell’Agenzia delle Entrate, relativa a una fattispecie diversa concernente bancarotta fraudolenta e falsità ideologica; nonché, in via subordinata, difetto di istruttoria, motivazione stereotipata e illogicità manifesta, per non avere valutato concretamente la condotta oggetto della condanna e l’eventuale incidenza sugli interessi fiscali dello Stato. La sentenza penale era non definitiva, riguardava un delitto tentato e beneficiava della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto fondato il primo motivo, precisando che la nozione non codificata di “reati finanziari” comprende le fattispecie criminose incidenti direttamente o indirettamente sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato. La concussione, invece, tutela il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, nonché la libertà morale e gli interessi patrimoniali e non patrimoniali della vittima, e non lede gli assetti del sistema economico o l’integrità finanziaria dello Stato; pertanto, anche la tentata concussione non è ostativa al mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.m. 164/1999. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente rispetto al motivo subordinato relativo al difetto di istruttoria e motivazione. Il Collegio ha inoltre accolto il motivo sullo sviamento, affermando che la cancellazione, qualificata come revoca sanzionatoria, è soggetta ai principi di legalità e tassatività e può essere disposta soltanto nei casi previsti dal d.m. 164/1999. L’Amministrazione non poteva introdurre ulteriori cause di revoca facendo leva genericamente sul venir meno del rapporto fiduciario. È stato accolto anche il motivo relativo all’uso della risoluzione interna dell’Agenzia, poiché essa ha mera funzione interpretativa, non è fonte del diritto e riguardava una fattispecie diversa. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 241/1997

    i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione

    La disposizione individua l’attività di rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati.

  • art. 8, comma 1, lett. a) e b), d.m. 164/1999

    non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari

    Le cause ostative all’esercizio dell’attività sono riferite ai reati finanziari; tale nozione comprende le fattispecie incidenti sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato, ma non la concussione.

  • art. 21 d.m. 164/1999

    Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati [...] dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1

    La disposizione collega l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto al possesso e alla dichiarazione dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8.

  • art. 25 d.m. 164/1999

    in caso di non corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale può essere irrogata la sanzione della revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica

    La revoca costituisce una misura sanzionatoria collegata alle ipotesi disciplinate dalla normativa e non può essere estesa oltre i casi previsti.

  • art. 317 c.p.

    abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

    La concussione è un reato plurioffensivo posto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, nonché della libertà morale e degli interessi della vittima; per tale ragione non rientra nei reati finanziari rilevanti ai sensi del d.m. 164/1999.

  • artt. 56 e 317 c.p.

    La condanna per tentata concussione non costituisce causa ostativa al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.m. 164/1999, la nozione di “reati finanziari” comprende le fattispecie criminose che incidono direttamente o indirettamente sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato.
  • Il delitto di concussione, anche nella forma tentata, non è qualificabile come reato finanziario ai sensi del d.m. 164/1999, perché tutela il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, oltre alla libertà morale e agli interessi della vittima, senza incidere sugli assetti del sistema economico o sull’integrità finanziaria dello Stato.
  • La revoca dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, in quanto misura sanzionatoria, è soggetta ai principi di legalità e tassatività e può essere disposta soltanto per le cause previste dalla disciplina normativa applicabile; il venir meno del rapporto fiduciario non consente di introdurre autonomamente ulteriori cause ostative.
  • Le risoluzioni e gli atti interni dell’amministrazione aventi finalità meramente interpretativa non costituiscono fonti del diritto e non possono ampliare le cause tassative di cancellazione da un elenco abilitante; inoltre, l’interpretazione riferita a una fattispecie concreta diversa non può essere automaticamente estesa a una fattispecie non sovrapponibile.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieInvalidità del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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