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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona che riconosceva il diritto alla carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Verona, notificata al Ministero, non impugnata e passata in giudicato. Nelle more del giudizio, il Ministero ha rilasciato la carta docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in considerazione del fatto che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione sia il fatto che l’esecuzione fosse intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Ha pertanto compensato le spese per metà e ha posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La circostanza che l’amministrazione abbia adempiuto spontaneamente non esclude la condanna alle spese, qualora l’adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza; le spese possono essere ripartite tenendo conto sia dell’avvenuto adempimento sia della necessità del ricorso per conseguirlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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