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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - della nota prot. n. 0003203 del 20/03/2026 di Insiel Spa di diniego dell’autotutela; - della nota prot. n. 0003355 del 26/03/2026 di Insiel Spa di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; - di tutti gli atti della procedura di gara ID 7886 – Tender_82515 – Rfq_114573 nella parte in cui non consentono la partecipazione della ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente, Matras Logistica Srl, ad essere ammessa alla procedura; e per la conseguente condanna all’adozione delle misure idonee a consentire la partecipazione alla procedura della società Matras Logistica Srl (riammissione, riapertura termini o equivalente).

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e rigetto delle istanze di autotutela dirette a ottenere la riammissione a una procedura telematica per l'affidamento del servizio di trasporto di documenti e apparecchiature, nonché la mancata acquisizione dell'offerta sulla piattaforma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le note con cui Insiel ha respinto le istanze di annullamento e riesame in autotutela, chiedendo l'ammissione alla gara, la riammissione o la riapertura dei termini e il risarcimento dei danni. Ha dedotto che, durante il tentativo di invio dell'offerta, si sarebbe verificato sulla piattaforma un errore tecnico denominato CONCURRENCY_RRO_BUYER_MODIFY_PROBLEM, conseguente a una modifica effettuata dalla stazione appaltante mentre l'operatore era collegato. Secondo la ricorrente, l'interfaccia avrebbe mostrato stati ambigui, inducendola a confidare nell'avvenuto invio dell'offerta, senza visualizzare lo stato esplicito di mancata trasmissione. Sono state dedotte la violazione dell'art. 25 d.lgs. 36/2023, degli artt. 12 e 41 d.lgs. 82/2005, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023, nonché della clausola del disciplinare che impone alla stazione appaltante di valutare la sospensione o proroga del termine in caso di malfunzionamento della piattaforma non imputabile all'operatore. La resistente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata presentazione dell'offerta, difetto di legittimazione e interesse e genericità dei motivi, sostenendo nel merito che la mancata trasmissione fosse imputabile alla negligenza della concorrente. Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto provato che la ricorrente non aveva ricevuto alcuna conferma dell'avvenuta trasmissione e che, nonostante ciò, aveva atteso circa tre settimane prima di chiedere chiarimenti alla stazione appaltante. Dal verbale della seduta pubblica del 9 marzo 2026 risultava che l'offerta non era presente sulla piattaforma e che la stessa ricorrente aveva dichiarato di non aver ricevuto la PEC di conferma; inoltre, lo stato della risposta risultava «da pubblicare». I log della piattaforma mostravano tre precedenti tentativi falliti per campi obbligatori non compilati, una modifica della gara da parte del buyer alle ore 10:32:38 del 13 febbraio e un successivo tentativo di pubblicazione dell'operatore alle ore 11:11:10, seguito soltanto da due salvataggi il 16 febbraio, senza ulteriori tentativi di pubblicazione. Il gestore della piattaforma aveva escluso malfunzionamenti nel periodo della gara. Il Collegio ha ritenuto che la modifica della stazione appaltante fosse stata accompagnata da un messaggio a schermo e da una notifica informativa, mentre le istruzioni operative indicavano chiaramente che l'avvenuta trasmissione era attestata dallo stato «Trasmessa» nella colonna relativa allo stato della risposta. La ricorrente aveva confuso lo stato della procedura con lo stato della propria risposta. La perizia di parte non ha dimostrato un impedimento tecnico non imputabile all'operatore; inoltre, la documentazione trasmessa il 9 marzo indicava la sottoscrizione dell'offerta il 16 febbraio, in contrasto con la ricostruzione prospettata nel ricorso. Applicando il principio di autoresponsabilità, il TAR ha affermato che il caricamento tempestivo della documentazione costituisce un'obbligazione di risultato e che il concorrente deve provare che l'inadempimento dipenda da una causa non imputabile. Tale prova non è stata fornita. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per il rigetto della domanda di annullamento sia perché formulata genericamente e senza prova del danno. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 4.000,00 oltre accessori in favore di Insiel. È stata invece respinta la domanda della resistente di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. e dell'art. 96, comma 3, c.p.c., poiché il ricorso, pur infondato, non è stato ritenuto manifestamente infondato al punto da integrare abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la piattaforma digitale non avesse garantito continuità operativa, sicurezza del processo e parità di accesso; il TAR non ha accolto tali censure.

  • art. 12 d.lgs. 82/2005

    La ricorrente lo invocava in relazione a usabilità, chiarezza e accessibilità della piattaforma; il TAR ha ritenuto riconoscibile, attraverso messaggi, notifiche e stato della risposta, la mancata trasmissione.

  • art. 41 d.lgs. 82/2005

    La ricorrente lo invocava per contestare la mancata conoscibilità dello stato del procedimento; la censura non è stata accolta.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato è stato invocato per privilegiare la valutazione dell'offerta sostanziale, ma non è stato ritenuto idoneo a superare la mancata trasmissione dell'offerta.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia è stato invocato dalla ricorrente, ma non ha escluso l'obbligo dell'operatore di verificare l'effettiva trasmissione dell'offerta.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Il principio di accesso al mercato è stato invocato contro la mancata ammissione, senza esito favorevole, poiché l'esclusione è dipesa dalla mancata presentazione dell'offerta imputabile alla concorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    La misura cautelare monocratica è stata inizialmente concessa limitatamente alla sospensione degli atti e della procedura fino alla trattazione collegiale; il ricorso è stato poi respinto nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    La trattazione cautelare collegiale è stata fissata e la relativa memoria della resistente è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato, unitamente all'art. 55, comma 5, c.p.a., per valutare la tempestività del deposito della memoria e dei documenti della resistente.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    La resistente lo ha invocato per contestare la genericità dei motivi; il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni di inammissibilità.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato dalla resistente in relazione al principio di chiarezza degli atti processuali; la questione non è stata esaminata, essendo il ricorso infondato nel merito.

  • art. 1218 c.c.

    È stato utilizzato quale argomento per affermare che, trattandosi di obbligazione di risultato relativa al caricamento dell'offerta, l'operatore può liberarsi dalle conseguenze dell'inadempimento solo provando che esso dipenda da causa non imputabile.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati

    La norma è stata ritenuta applicabile solo in presenza di infondatezza manifesta idonea a integrare abuso del processo; tale presupposto è stato escluso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a. quale disciplina sanzionatoria dell'abuso del processo; la domanda di condanna è stata respinta.

  • art. 1.1 del disciplinare di gara

    In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze [difetti dell’operatore], che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine […] e la proroga dello stesso per una durata proporzionale

    La clausola presuppone un malfunzionamento della piattaforma non imputabile all'operatore e impeditivo della presentazione dell'offerta; il TAR ha ritenuto non provato tale presupposto.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, il caricamento e la trasmissione tempestiva della documentazione costituiscono un'obbligazione di risultato: il concorrente è adempiente solo quando la piattaforma acquisisce effettivamente i documenti secondo le modalità previste dalla lex specialis.
  • Il concorrente che non riceva la conferma dell'avvenuta trasmissione dell'offerta e visualizzi messaggi o stati non univoci deve attivarsi tempestivamente presso la stazione appaltante o il gestore della piattaforma; la protratta inerzia può integrare violazione del dovere di diligenza e del principio di autoresponsabilità.
  • L'errore o il malfunzionamento della piattaforma può escludere la responsabilità del concorrente per la mancata presentazione dell'offerta solo se ne sia provata l'effettiva sussistenza, l'incidenza causale sull'omesso invio e la non imputabilità all'operatore.
  • La visualizzazione dello stato della procedura di gara non equivale alla conferma della trasmissione dell'offerta: il concorrente deve verificare lo specifico stato della risposta secondo le istruzioni operative della piattaforma.
  • La clausola della lex specialis che consente la sospensione o la proroga del termine per malfunzionamenti della piattaforma opera solo quando sia dimostrato un malfunzionamento non imputabile all'operatore che abbia impedito la corretta presentazione dell'offerta.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione di una mancata ammissione deve essere specificamente allegata e provata quanto a danno, nesso causale e ulteriori presupposti; il rigetto della domanda di annullamento, unito alla genericità e alla carenza di prova, comporta il rigetto del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoDanno da provvedimento illegittimoSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereTutela cautelareAbuso del diritto e del processo

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