Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica in senso riduttivo del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, diniego di autotutela e graduatorie definitive conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze, ha impugnato la rettifica del punteggio con cui l'istituto scolastico aveva escluso la valutabilità del servizio prestato presso centri di formazione professionale negli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, ritenendo valutabili tali servizi soltanto a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Ha contestato altresì il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale di annullare in autotutela la rettifica e le graduatorie definitive nelle quali era stato recepito il punteggio ridotto. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riconoscimento di ulteriori punteggi per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e la conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria. Ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, assumendo che la rettifica e il diniego di autotutela fossero espressione di potere autoritativo incidente su un interesse legittimo. Il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, osservando che la controversia non riguardava una procedura concorsuale, ma il diritto individuale della docente alla corretta attribuzione del punteggio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, rientrano nella giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può eventualmente disapplicare. La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando la controversia investe direttamente l'esercizio del potere amministrativo mediante la contestazione di atti organizzativi generali che fissano le regole della formazione delle graduatorie. Nel caso concreto, la domanda non riguardava la disciplina generale delle graduatorie, ma gli atti di gestione con cui il dirigente scolastico aveva rettificato il punteggio individuale della docente. Tale attività è vincolata, priva di discrezionalità comparativa e riconducibile alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato; la posizione azionata è quindi un diritto soggettivo al corretto collocamento in graduatoria. Neppure il diniego di autotutela ha modificato il riparto di giurisdizione, poiché riguardava il medesimo atto gestionale e la medesima pretesa individuale. Il processo può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la limitata attività processuale svolta.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni
La giurisdizione ordinaria comprende anche le controversie nelle quali vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, suscettibili di disapplicazione incidentale, quando la pretesa fatta valere attiene a un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione, dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale base dell'avviso alle parti sulla possibile questione di difetto di giurisdizione rilevata d'ufficio.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999
Individua il quadro normativo della procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.
Massime di principio
- La controversia sulla rettifica del punteggio individuale attribuito a un docente già inserito nelle graduatorie per le supplenze riguarda un diritto soggettivo alla corretta collocazione e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non a quella del giudice amministrativo.
- La formazione e la gestione individuale delle graduatorie per le supplenze non costituiscono, di per sé, una procedura concorsuale, quando consistono nell'inserimento degli aspiranti in ordine progressivo sulla base di punteggi automaticamente derivanti dai titoli secondo norme e tabelle predeterminate, senza valutazione comparativa discrezionale.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda contesta direttamente l'esercizio del potere amministrativo mediante l'impugnazione delle regole generali o regolamentari che disciplinano la formazione delle graduatorie; spetta invece al giudice ordinario quando si chiede l'accertamento del diritto individuale all'inserimento o al mantenimento di uno specifico punteggio, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
- La rettifica individuale del punteggio e il diniego di annullamento in autotutela relativo alla medesima rettifica non diventano espressione di potestà pubblica per la sola forma provvedimentale adottata, restando atti di gestione della graduatoria riconducibili al potere datoriale privatistico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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