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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32138/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Con avviso di accertamento notificato il 28/12/2017 l'Agenzia contestava a Lamberti S.p.A., in qualità di società consolidante, l'indebito utilizzo di perdite sul consolidato relativo al periodo d'imposta 2012, richiamando presunte violazioni dell'art. 84 del DPR n. 917/1986 e dell'art. 2 del D.L. n. 201/2011; la rettifica e il recupero erano fondati su una segnalazione del Centro Operativo di Venezia allegata all'avviso. La società impugnò denunciando, in via preliminare, nullità dell'atto per difetto di motivazione e, nel merito, l'insussistenza della pretesa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione sotto il profilo della motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza: l'Amministrazione non ha trascritto né sufficientemente riportato nel ricorso il contenuto della segnalazione allegata (la fonte su cui l'avviso si basa), impedendo la verifica della censura solo mediante l'esame del ricorso. Richiamata la giurisprudenza sul principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c.), la Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • DPR n. 917/1986, art. 84

    Norma invocata dall'Ufficio a fondamento della contestazione sull'utilizzo delle perdite nel consolidato; la sentenza non entra nel merito dell'applicazione sostanziale, ma richiama il fatto che la contestazione era motivata con riferimento a violazioni di tale norma

  • D.L. n. 201/2011, art. 2

    Richiamato quale norma sui rimborsi/compensazioni IRES e sul regime delle perdite; l'avviso di accertamento fondava la rettifica anche su presunte irregolarità connesse a questa disposizione

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7 comma 1

    Consente il rinvio ad atti o documenti esterni (motivazione per relationem) purché siano indicati e resi conoscibili; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio ma ha richiesto che il contenuto della fonte richiamata sia adeguatamente reso accessibile per la verifica

  • DPR n. 600/1973, art. 42 comma 2

    Prevede la possibilità di motivare con riferimento ad atti allegati; richiamata per confermare che il rinvio per relationem è ammesso, fermo restando l'obbligo di consentire la comprensione dei motivi

  • Legge n. 12/2000, art. 12

    Norma indicata dalla ricorrente nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha esaminato la doglianza ma l'ha esclusa per inammissibilità del ricorso per difetto di specificità

  • Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che, per essere valido, il motivo deve osservare il principio di autosufficienza

  • Codice di procedura civile, art. 366 (principio di autosufficienza del ricorso)

    Imposto l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere gli elementi necessari per la verifica della doglianza senza ricorrere ad altri atti, salvo che il contenuto sia puntualmente indicato; la Corte lo ha applicato per dichiarare l'inammissibilità

  • Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950 (giurisprudenza richiamata)

    Principio di non eccessivo formalismo ma conferma dell'obbligo di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati; è richiamata come massima di riferimento per l'autosufficienza

  • Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13358 (giurisprudenza richiamata)

    Precisazione che, nel giudizio tributario, il ricorso per cassazione che censuri la motivazione dell'avviso deve riportare testualmente i passi della motivazione dell'avviso di accertamento per consentire la verifica della censura

Massime di principio

  • Il rinvio a documenti esterni (motivazione per relationem) è consentito, ma l'amministrazione deve rendere il contenuto degli atti richiamati accessibile e, per il ricorso in cassazione, deve riportarne testualmente o almeno sinteticamente i passaggi decisivi affinché la censura sia verificabile sulla base del solo ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità tributario vige il principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.): se si contesta la motivazione dell'avviso di accertamento occorre inserire nel ricorso il contenuto della motivazione impugnata o indicare precisamente dove nel fascicolo si trova e trascriverne i passi essenziali; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • La circostanza che il contribuente abbia svolto una difesa articolata in primo grado non supplisce automaticamente alla carenza motivazionale dell'atto: la funzione dell'obbligo di motivazione è anche quella di permettere al contribuente, fin dall'origine, di conoscere i presupposti dell'azione impositiva.
  • Per l'amministrazione: quando si fonda un avviso su segnalazioni o documenti interni, è buona prassi allegare integralmente i documenti decisivi e richiamare espressamente i passi rilevanti; per il ricorso in cassazione, integrare il testo dei documenti richiamati o fornirne estratti essenziali.
  • Per il contribuente: se l'avviso rinvia ad atti allegati che non spiegano chiaramente le ragioni della rettifica, è opportuno eccepire immediatamente il difetto di motivazione e chiedere l'acquisizione integrale delle fonti alle quali l'ufficio si richiama.

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