Cassazione Civile, Sentenza n. 32151/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'inammissibilità e/o la tardività del ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento n. TK3035101989/2012 relativo al 2009. Le censure principali riguardano l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione (art. 21 D.lgs. 546/92): il ricorrente sostiene che il termine dovesse decorrere dalla sua conoscenza effettiva dell'atto (presunta il 12.10.2012 tramite comunicazione interna del custode giudiziario) e non dalla notifica formale all'amministratore pro tempore/custode (4-5.10.2012). Inoltre si deduce violazione di regole sulla prova della notificazione e sulla corretta individuazione del soggetto legittimato a ricevere la notifica, nonché questioni connesse alla legittimazione ad agire e all'irregolarità della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione dei giudici di merito secondo cui l'avviso di accertamento era stato notificato validamente alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, la custode giudiziaria Francesca Sebastiani, nelle date del 4 e 5 ottobre 2012, e che pertanto il termine di 60 giorni per impugnare (art. 21 D.lgs. 546/92) era già decorso quando il ricorrente ha presentato il ricorso il 10 dicembre 2012. La Corte ha valorizzato la nomina della custode a amministratore unico (20.1.2012) e ha ritenuto che la notifica a costei equivalga a notifica alla società. Ha inoltre escluso l'ammissibilità delle censure in Cassazione perché il ricorrente non ha dimostrato differenze rilevanti tra le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il dies a quo per l'impugnazione decorre dalla notificazione all'ente o alla persona legittimata a riceverla; nel caso di società la notificazione alla persona che esercita la rappresentanza pro tempore (amministratore) fa decorrere il termine.
art. 24 Costituzione
Richiamata in relazione al diritto di difesa e al corretto esercizio del contraddittorio; la valutazione della regolarità della notifica incide sul termine a difesa.
Norma sul sequestro preventivo e nomina del custode giudiziario; la Corte ha ritenuto compatibile che il custode, nominato nell'ambito del sequestro delle quote, assuma anche funzioni di amministratore e quindi di legale rappresentante pro tempore per ricevere notificazioni.
art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Norma richiamata nel merito dell'avviso di accertamento in relazione alla deducibilità dei costi; nel procedimento di merito l'Ufficio aveva disconosciuto determinate spese per violazione di tale disposizione.
art. 145 c.p.c. e art. 2697 c.c.
Richiamate in tema di onere della prova e di regolarità/irregolarità della notificazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente dell'irregolarità relativa alla notifica.
art. 360 cod. proc. civ. (richiamo alle modifiche e alla questione di inammissibilità)
La Corte ha applicato i principi di ammissibilità del ricorso per cassazione (richiesta dimostrazione di differenze rilevanti tra le motivazioni di primo e secondo grado); non essendo provate tali differenze, alcune censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 348-ter cod. proc. civ. (abrogato) e d.lgs. n.149/2022
Riferimento normativo relativo al riassetto delle norme di ammissibilità del ricorso in Cassazione; la sentenza menziona l'abrogazione e il nuovo collocamento delle disposizioni sull'inammissibilità.
Massime di principio
- Se una società è rappresentata pro tempore da un custode giudiziario nominato amministratore, la notifica effettuata al custode/amministratore vale come notifica alla società e fa decorrere i termini di impugnazione.
- La conoscenza materiale dell'atto da parte del socio o dell'ex amministratore non sostituisce la notificazione formale quando la notifica è stata regolarmente diretta al soggetto legittimato a riceverla.
- Spetta al ricorrente provare l'irregolarità della notificazione: senza adeguata prova, il giudice dà rilievo alla documentazione di notifica prodotta dall'Ufficio.
- Quando in corso di causa intervengono situazioni processuali (es. fallimento, nomina curatore), tali soggetti devono essere correttamente inseriti nel contraddittorio; l'inerzia di terzi non altera automaticamente la decorrenza dei termini se la notificazione formale è regolare.
- In Cassazione le censure sono esaminate solo se è dimostrabile che le ragioni di fatto e di diritto tra i diversi gradi di giudizio sono effettivamente diverse o se vi è violazione diretta di norma tale da consentire il sindacato di legittimità.
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