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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32148/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana che aveva confermato l'avviso di accertamento (n. T8P010702671) relativo all'anno di imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rettificato i redditi della società per maggiori ricavi non dichiarati pari a euro 373.000,00 a seguito della vendita di sei immobili (per quattro dei quali sarebbe stato occultato parte del prezzo). I contribuenti contestavano l'accertamento e la valutazione dell'Amministrazione che aveva ritenuto esistenti presunzioni "gravi, precise e concordanti". Procedimentalmente, inoltre, era stata rilevata la mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della terza socia, Progetto Holding s.r.l., ritenuta litisconsorte necessaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato: (i) estinto il giudizio tra Liviana Di Maggio e l'Agenzia delle Entrate in quanto Di Maggio ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha pagato la prima rata; le relative spese sono poste a carico di chi le ha anticipate; (ii) inammissibile il ricorso proposto dalle altre parti (la società Privitera Fausto Co. s.a.s. e Fausto Privitera) per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Progetto Holding s.r.l.) e per non aver depositato l'atto di integrazione nel termine di legge; le spese sono compensate tra le parti residue; (iii) dà atto della possibilità che la Privitera Fausto Co. s.a.s. e Fausto Privitera debbano versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002, comma 1-quater, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi previsti ovvero della prima rata entro il termine stabilito (31/05/2019). In questo caso la Corte ha ritenuto sussistente l'estinzione del giudizio personale di Di Maggio avendo ella aderito e pagato la prima rata; tuttavia la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la cessazione della materia del contendere può richiedere il pagamento integrale al momento della decisione.

  • art. 371-bis cod. proc. civ.

    termine perentorio di 20 giorni per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

    La norma impone, a pena di improcedibilità dell'atto di integrazione notificato tardivamente, il deposito in cancelleria entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione. La Corte rileva l'omissione di tale adempimento e l'inosservanza dell'ordine di integrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 5 T.U.I.R.

    Rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento per le società di persone e dei conseguenti obblighi di imputatione dei redditi ai soci, che giustifica la qualificazione di Progetto Holding s.r.l. come litisconsorte necessario nella controversia contro l'accertamento tributario.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-bis, comma 1-quater

    La Corte segnala l'applicabilità di un ulteriore contributo unificato per la Privitera Fausto Co. s.a.s. e per Fausto Privitera, ai sensi delle disposizioni che disciplinano il contributo unificato nei giudizi tributari, e precisa che la natura sanzionatoria del "doppio contributo" ne limita l'applicazione ai casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari derivanti da accertamenti su società di persone è necessario includere tutte le parti interessate (società e tutti i soci) perché l'accertamento ha natura unitaria; la mancata integrazione del contraddittorio del litisconsorte necessario può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Una Corte può ordinare l'integrazione del contraddittorio: il mancato adempimento dell'ordine (anche parziale) può portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione, distinta dall'improcedibilità disciplinata dall'art. 371-bis c.p.c.; pertanto è fondamentale rispettare sia l'ordine di integrazione sia il deposito dell'atto nei termini prescritti.
  • L'adesione alla definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) e il pagamento della prima rata perfezionano la definizione, ma la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio può richiedere verifiche sul pagamento integrale; le conseguenze processuali e di estinzione vanno valutate caso per caso alla luce dello stato dei pagamenti al momento della decisione.
  • La sussistenza o meno di presunzioni "gravi, precise e concordanti" a fondamento di rettifiche fiscali resta materia di merito: in assenza di prova da parte del contribuente di circostanze che giustifichino prezzi di mercato inferiori, l'Amministrazione può vedere confermati i propri rilievi in sede di appello.
  • In caso di definizione agevolata di una posizione di alcuni litisponenti, le spese possono essere regolate fra le parti secondo le disposizioni della definizione (ad es. art. 6 comma 13 d.l. 119/2018) e, per le parti non estinte, possono trovare applicazione disposizioni sul contributo unificato; è pertanto opportuno valutare l'impatto procedurale e di costi prima di aderire alla definizione.

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