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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28132/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2006, alcuni costi sostenuti dalla società contribuente. In appello la contribuente aveva contestato solo il recupero di spese sostenute per la partecipazione a fiere, mostre e congressi, sostenendo che si trattasse di costi di pubblicità e non di rappresentanza; la CTR aveva accolto il gravame e condannato l’Agenzia alle spese. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, oltre a violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione dell’art. 108, comma 2, TUIR e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero qualificato come pubblicitarie spese che, per genericità della documentazione e per mancanza di specificazione delle prestazioni e dei costi, dovevano essere trattate come spese di rappresentanza. La Corte ha però esaminato preliminarmente la nullità dell’intero giudizio per difetto del contraddittorio, rilevando che non erano stati chiamati i soci della società di persone al momento dell’avviso.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, perché la lite su un accertamento riferito a una società di persone richiedeva la partecipazione necessaria di società e tutti i soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari o riunisca gli eventuali giudizi dei soci già pendenti, e poi riesamini la causa provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso sul merito dei costi non sono stati esaminati, perché assorbiti dalla rilevata nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, asseritamente violata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È evocato quale parametro del difetto di motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    È la norma sostanziale invocata nel motivo di merito per contestare la qualificazione dei costi come pubblicitari anziché di rappresentanza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla natura e deducibilità dei costi.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato come fondamento del principio del contraddittorio, ritenuto violato per mancata partecipazione dei soci.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    È applicato per affermare il litisconsorzio necessario nel processo tributario relativo a rettifica dei redditi di società di persone e soci.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi pendenti relativi ai soci.

  • art. 5 TUIR

    È richiamato per spiegare l’automatica imputazione ai soci del reddito di partecipazione derivante dalla rettifica societaria.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    È citato nel principio sul litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nella rettifica delle dichiarazioni dei redditi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario avente ad oggetto la rettifica dei redditi di una società di persone, sussiste litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, per l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione del maggior reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente cassazione della sentenza.
  • In presenza di tale vizio processuale, l’esame dei motivi di merito resta assorbito.
  • La successiva trasformazione della società di persone in società di capitali non elimina il vizio originario di integrità del contraddittorio, se esso sussisteva al momento dell’instaurazione del giudizio.
  • Quando la lite riguarda un unico accertamento societario con riflessi sui soci, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio o, se del caso, la riunione dei giudizi paralleli dei soci già pendenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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