Cassazione Civile, Ordinanza n. 23587/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2008 emesso nei confronti di una società proprietaria di una centrale elettrica non accatastata. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, ai fini della base imponibile, non dovesse includersi anche il valore delle turbine e degli altri impianti della centrale, ma che dovesse applicarsi il criterio ordinario o comunque una diversa lettura della nozione di fabbricato e del criterio del "valore contabile" previsto per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 333/1992, contestando che la CTR avesse ritenuto comprensivo, nella base imponibile ICI, anche del valore delle turbine. La ricorrente ha inoltre cercato di spostare la questione sul tema della specialità del criterio contabile rispetto al criterio catastale, ma la Corte ha ricondotto la lite alla corretta estensione del criterio contabile alla centrale elettrica nel suo complesso, comprensiva della componente impiantistica strutturalmente e funzionalmente connessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato, per l'annualità 2008, il criterio del valore contabile per la determinazione della base imponibile ICI della centrale elettrica non ancora accatastata, includendo anche turbine e impianti connessi, poiché tali elementi costituivano parte essenziale e strutturalmente/funzionalmente collegata del bene complesso. Ha osservato che la disciplina sopravvenuta introdotta dalla legge n. 208/2015 non era applicabile ratione temporis. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di legittimità per denunciare la violazione di norme di diritto.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI è determinata in base all'ammontare che risulta dalle scritture contabili; il criterio contabile opera sino all'accesso al regime catastale e, nella specie, giustificava il calcolo sulla centrale non accatastata.
art. 7, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
È richiamato quale norma che concorre a definire il criterio di valorizzazione contabile degli immobili ai fini ICI e del relativo riferimento al costo iscritto in bilancio.
art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939
Definisce gli immobili urbani come fabbricati e costruzioni stabili; la Corte lo utilizza per il contesto catastale nel quale si inserisce la nozione di fabbricato.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Individua l'unità immobiliare in base a autonomia funzionale e reddituale; la Corte lo richiama per affermare la rilevanza della connessione strutturale e funzionale del bene complesso.
art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005
È citato come indice normativo della necessità di considerare la connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica nella determinazione della rendita.
La nuova disciplina sulla stima diretta degli immobili speciali e particolari, con esclusione di macchinari e congegni, non si applica all'annualità 2008 oggetto di causa.
La Corte decide in coerenza con la proposta di definizione accelerata e applica il regime processuale conseguente, inclusa la statuizione sulle spese e le ulteriori somme.
È richiamato per la trattazione collegiale successiva all'opposizione alla proposta di definizione accelerata.
Giustifica la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
Giustifica la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ICI relativa a fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 opera fino all'attivazione del regime catastale e consente di valorizzare l'intero compendio aziendale unitariamente considerato, purché il bene risulti distintamente contabilizzato.
- La nozione di fabbricato o unità immobiliare ai fini catastali e tributari va letta in termini di connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e impiantistica: gli impianti essenziali e inscindibili rispetto alla funzione del bene complesso concorrono alla sua qualificazione e valutazione.
- La scindibilità tecnica di componenti di un impianto complesso non impedisce, di per sé, l'applicazione del criterio contabile se, nel periodo rilevante, il bene è stato contabilizzato unitariamente e in modo distinto rispetto ad altri cespiti.
- La disciplina introdotta successivamente sulla stima diretta degli immobili speciali non ha efficacia retroattiva sulle annualità anteriori e non può alterare il criterio impositivo applicabile al periodo d'imposta oggetto di accertamento.
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